Intervento iussu iudicis in appello illegittimo e inosservanza sanzionata ex art. 270 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 14117 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di disporre la chiamata del terzo (intervento iussu iudicis) può essere esercitato solo nel giudizio di primo grado, non anche in appello. Nel giudizio di gravame è ammesso soltanto l’intervento volontario del terzo che potrebbe proporre opposizione ex art. 404 c.p.c., con esclusione degli interventi su istanza di parte o per ordine del giudice. L’inosservanza dell’ordine di chiamata del terzo non determina l’estinzione immediata del processo, ma la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 270, secondo comma, c.p.c., con effetto estintivo solo in caso di mancata riassunzione nel termine ex art. 307, primo comma, c.p.c. La mancata citazione in appello del terzo chiamato iussu iudicis comporta la violazione dell’art. 331 c.p.c. solo se deriva dall’inscindibilità delle cause per sussistenza di un litisconsorzio necessario, ipotesi che non ricorre per il successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Il Fatto
Una proprietaria di un terreno convenne in giudizio la società confinante, deducendo che quest’ultima aveva realizzato un edificio in violazione delle distanze legali e delle norme urbanistiche, arreccando danni al suo immobile. La società si costituì con domanda riconvenzionale. Nel corso del giudizio di primo grado, la società vendette alcune unità immobiliari dell’edificio; il tribunale dispose l’estensione del contraddittorio agli acquirenti. La Corte d’appello, adita dalla società soccombente, dispose la chiamata in causa di ulteriori soggetti, tra cui il successore a titolo particolare della società e, poi, la sua avente causa.
Rimasta ineseguita la chiamata, la Corte territoriale dichiarò l’estinzione del giudizio ex art. 291, ultimo comma, c.p.c. Avverso tale statuizione la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità dell’ordine di integrazione del contraddittorio e della conseguente declaratoria di estinzione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione. Ha ritenuto fondata la censura relativa all’illegittimità dell’ordine di chiamata del terzo in appello. L’intervento iussu iudicis, fondato su un potere discrezionale del giudice per ragioni di economia processuale e per evitare giudicati contrastanti, è esercitabile esclusivamente in primo grado, coinvolgendo la trattazione dell’intero processo. Nel giudizio di gravame, l’art. 344 c.p.c. ammette soltanto l’intervento volontario del terzo legittimato a proporre opposizione ex art. 404 c.p.c., con esclusione di ogni altra forma di intervento, poiché diversamente il terzo sarebbe privato del doppio grado di giudizio senza il proprio consenso.
La Corte ha precisato che il principio delle Sezioni Unite (n. 21690 del 2019) riguarda il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che può intervenire o essere chiamato in ogni grado, ma solo a seguito di iniziativa volontaria o su istanza di parte, non certo per ordine del giudice. In ogni caso, la mancata citazione del terzo non può produrre l’effetto estintivo del giudizio, poiché la sentenza fa comunque stato nei confronti del successore ex art. 111 c.p.c.
Quanto alla declaratoria di estinzione, la Corte ha chiarito che l’inosservanza dell’ordine di chiamata del terzo non produce l’effetto estintivo immediato, ma comporta la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 270, secondo comma, c.p.c.; l’estinzione opera solo in caso di mancata riassunzione nel termine di cui all’art. 307, primo comma, c.p.c. La chiamata del terzo iussu iudicis, inoltre, non presuppone l’indivisibilità del rapporto sostanziale, e la sua mancata citazione in appello viola l’art. 331 c.p.c. solo in presenza di un litisconsorzio necessario, che non sussiste per il successore a titolo particolare.
Assorbiti il terzo motivo e i motivi del ricorso incidentale, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda conformandosi ai principi indicati.
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Nota della Redazione
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