Sanzione per asportazione del materiale destinato alla ricomposizione ambientale della cava (Cass. civ. Sez. 2 n. 14490 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per l’attività di cava, l’illecito previsto dall’art. 33, comma 2, della legge della Regione Veneto n. 44/1982 è integrato da qualsiasi inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione, e non solo dall’escavazione che superi i limiti quantitativi di estrazione ivi previsti. La funzione della sanzione è posta a presidio di interessi non valutabili economicamente, quali la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e geomorfologico preesistente. Ne consegue che l’asportazione dal perimetro di cava del materiale legittimamente escavato ma destinato, secondo il progetto autorizzato, alla ricomposizione ambientale del sito, rende la condotta difforme dall’autorizzazione e assoggettabile alla sanzione del sestuplo del valore commerciale del materiale, poiché l’alterazione ambientale permane fino a quando il ripristino non venga materialmente eseguito.
Il Fatto
Alla società e al suo legale rappresentante la Provincia di Verona aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 33, comma 2, della legge della Regione Veneto n. 44/1982, per aver asportato, in difformità dal progetto di coltivazione, una consistente quantità di materiale roccioso calcareo destinato alla ricomposizione ambientale della cava. L’opposizione proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione era stata rigettata dal Tribunale e, in grado di appello, dalla Corte territoriale, che avevano ritenuto legittima l’applicazione della sanzione parametrata al valore commerciale del materiale asportato. Avverso tale decisione la società e il legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 33 della legge regionale n. 44/1982, sostenendo che la disposizione sanzionerebbe la sola escavazione in difformità dall’autorizzazione, mentre la condotta contestata avrebbe avuto ad oggetto l’asportazione dal perimetro della cava del materiale legittimamente estratto. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui l’esercizio abusivo dell’attività estrattiva rileva non solo per il quantum escavato, ma anche per la alterazione ambientale che ne deriva, la cui permanenza perdura sino alla rimozione della materialità o antigiuridicità della condotta. La disposizione regionale identifica l’illecito nella inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio a prescindere dalla natura della difformità; nel caso di specie, l’asportazione del materiale destinato al ripristino è avvenuta in violazione del progetto approvato, rendendo irrealizzabile la ricomposizione ambientale. La successiva tipizzazione legislativa operata dalla legge regionale n. 13/2018 è stata interpretata come elemento confermativo, e non innovativo, della portata della disposizione previgente.
Sul punto, la S.C. ha precisato che se il progetto di ricomposizione ambientale diviene irrealizzabile a causa dell’asportazione del materiale occorrente al ripristino, la sua escavazione, pure originariamente legittima, diviene difforme dall’autorizzazione, poiché il materiale estratto non viene utilizzato conformemente allo scopo cui era destinato. Il principio è stato avvalorato dal richiamo ai precedenti secondo cui la sanzione è posta a presidio di interessi non economici, come la salvaguardia dell’assetto idrogeologico, trovando applicazione per tutte le difformità dall’autorizzazione e non solo per quelle relative all’estrazione oltre i limiti quantitativi.
Il secondo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulla valutazione quantitativa del materiale, è stato parimenti ritenuto infondato. La Corte d’appello aveva correttamente determinato il volume del materiale mancante sulla base della planimetria del progetto di ricomposizione, dei verbali di sopralluogo e delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Nessun salto logico è ravvisabile nell’affermazione che il materiale, asportato in difformità dall’autorizzazione invece di essere destinato al ripristino, risulti a posteriori illegittimamente estratto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.