Le prove del processo penale esigono autonoma valutazione del giudice tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 14620 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria sulle prove acquisite in un diverso processo, anche penale, purché le sottoponga ad una propria e autonoma valutazione. Il provvedimento di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen. non spiega alcuna efficacia preclusiva nel giudizio tributario, non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen.; il giudice tributario può pertanto qualificare diversamente il medesimo fatto. In tema di IVA, l’onere di provare l’oggettiva inesistenza delle operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa; spetta invece al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale prova desumersi dalla mera esibizione della fattura, dalla regolarità formale delle scritture contabili o dai mezzi di pagamento adoperati.
Il Fatto
A seguito di un controllo di coerenza esterna, emerso in occasione della verifica nei confronti di una società fornitrice, la Guardia di Finanza notificava alla società un processo verbale di constatazione relativo a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. L’Agenzia delle entrate emetteva quindi avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2016 e 2017, contestando la deduzione di costi e la detrazione dell’IVA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva soltanto in parte il ricorso della contribuente, che proponeva appello; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, valorizzando dichiarazioni rese in altro giudizio e l’esito dell’archiviazione del procedimento penale, accoglieva il gravame, riconoscendo l’effettività delle operazioni. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Ufficio, ritenendo la redazione conforme al principio di tassatività dei motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ.
Nel merito, la Suprema Corte ha ricordato che il disposto dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude il giuramento e la prova testimoniale nel processo tributario, è valevole solo per la diretta assunzione della narrazione dei fatti da parte del giudice tributario; tale disposizione non impedisce di utilizzare le prove assunte in un diverso processo. Il giudice tributario può quindi legittimamente porre a base del proprio convincimento prove acquisite in un procedimento penale, anche quando questo si sia concluso con una pronuncia non opponibile alle parti del giudizio tributario, a condizione che vi sia una autonoma valutazione del materiale probatorio.
Nella specie, la Corte di giustizia tributaria aveva invece attribuito rilievo alle dichiarazioni di terzi senza identificarne gli autori né il contenuto e aveva considerato l’archiviazione del procedimento penale come elemento di automatica rilevanza in ambito tributario, senza effettuare alcuna verifica autonoma e concreta degli elementi offerti dall’Ufficio. La Corte ha precisato che il provvedimento di archiviazione, pronunciato ex art. 408 cod. proc. pen., non impedisce che il medesimo fatto venga diversamente definito dal giudice tributario: esso presuppone la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non avendo autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata per aver omesso la valutazione complessiva dei numerosi elementi indiziari dedotti dall’Amministrazione: la società fornitrice era priva di una reale struttura aziendale, non presentava dichiarazioni fiscali per più annualità, era stata cancellata dal Registro delle Imprese e le fatture erano generiche; i pagamenti erano avvenuti in contanti al limite delle soglie antiriciclaggio e alcuni assegni erano stati immediatamente monetizzati. La Corte ha infine ribadito che, in tema di IVA, l’onere della prova delle operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione e può essere assolto mediante presunzioni semplici, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione delle fatture o la mera tracciabilità dei pagamenti, di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.
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Nota della Redazione
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