Prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego a tempo determinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15429 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre, anche nei rapporti a tempo determinato e in caso di successione di contratti a termine, dal giorno dell’insorgenza del credito per quelli maturati in corso di rapporto, e dalla cessazione del rapporto per quelli che maturano a tale data. Non è configurabile alcun metus del lavoratore verso la pubblica amministrazione. L’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 è esaustiva dei danni per i periodi di allontanamento, ma non limita il diritto del lavoratore alle differenze retributive per i periodi effettivamente lavorati, che discende dall’applicazione dell’art. 2126 c.c. anche al rapporto di lavoro subordinato instaurato con ente pubblico non economico affetto da nullità.
Il Fatto
La lavoratrice agiva in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, dal 2007 al 2016, durante il quale aveva prestato servizio dapprima senza contratto, poi con contratti di prestazione professionale e, infine, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Chiedeva, inoltre, il corretto inquadramento e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, accertando la natura subordinata delle prestazioni ai sensi dell’art. 2126 c.c. e condannando l’Istituto al pagamento di una somma determinata in base a CTU. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello dell’Istituto che lamentava la condanna al pagamento delle differenze retributive anziché alla corresponsione di un’indennità onnicomprensiva e il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione. Avverso tale sentenza, l’Istituto ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., sostenendo che, nel pubblico impiego, la prescrizione quinquennale decorre in ogni caso in corso di rapporto e non dalla sua cessazione, a prescindere dal nomen iuris del contratto. La Corte ritiene il motivo fondato, dando continuità all’orientamento delle Sezioni Unite n. 36197/2023, secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre, per i crediti che nascono in corso di rapporto, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, da tale data. Non è infatti configurabile un “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione e il mancato rinnovo del contratto a termine integra una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016, per avere la Corte territoriale riconosciuto le differenze retributive ex art. 2126 c.c. Il motivo è ritenuto non fondato, richiamando il precedente di cui alla Cass. n. 21849/2022.
La Corte chiarisce che l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 è esaustiva dei danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto dell’indebita frammentazione del rapporto. Con riferimento ai periodi effettivamente lavorati, invece, il lavoratore ha diritto a essere regolarmente retribuito e al computo unitario di tali periodi ai fini dell’anzianità di servizio. La liquidazione del “danno comunitario” non limita il diritto alle differenze retributive, che discende dall’applicazione del principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato con un ente pubblico non economico, anche se affetto da nullità, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c.
In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda alla rideterminazione del credito tenendo conto dell’eccezione di prescrizione.
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Nota della Redazione
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