Vincolo di destinazione e azione revocatoria: l’assegnazione pro solvendo non esclude l’eventus damni (Cass. civ. Sez. 3 n. 15619 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione presso terzi, l’assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., disposta “salvo esazione”, ha effetti pro solvendo e non pro soluto, non determinando l’immediata estinzione del credito del creditore procedente, che si verifica solo con l’effettiva riscossione dal terzo. Ne consegue che il creditore conserva la legittimazione a promuovere l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., la cui proponibilità non richiede la titolarità di un titolo esecutivo azionabile né è preclusa dalla pendenza di altra procedura esecutiva. Ai fini dell’eventus damni, è sufficiente il pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione che renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, non essendo richiesta la totale compromissione della garanzia patrimoniale, che può essere alterata anche solo qualitativamente.
Il Fatto
Una creditrice agiva in giudizio ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti delle proprie debitrici, madre e figlia, per sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto pubblico di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su un appartamento di esclusiva proprietà di una delle debitrici. La creditrice era già titolare di un titolo esecutivo e, a seguito di un pignoramento presso terzi, le era stata assegnata una quota dello stipendio/pensione delle debitrici, con tempi di soddisfazione integrale stimati in circa quindici anni.
Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia del vincolo nei confronti della creditrice. La Corte d’Appello, nel confermare l’accoglimento, correggeva solo l’ordine di cancellazione della trascrizione, sostituendolo con l’ordine di trascrizione della sentenza ai fini della non opponibilità alla creditrice. Le debitrici ricorrevano per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti avevano riproposto la questione dell’efficacia pro soluto dell’ordinanza di assegnazione di crediti scadenti oltre i novanta giorni. La Suprema Corte ha ribadito che l’assegnazione ex art. 553 c.p.c. è sempre pro solvendo, come si evince dall’espressione “salvo esazione” e dal coordinamento con l’art. 2928 c.c., e la censura si limitava a sollecitare una rinnovata valutazione del dato normativo senza fornire elementi idonei a superare il consolidato orientamento di legittimità.
Il secondo motivo, relativo all’improcedibilità dell’azione revocatoria per carenza di interesse, è stato ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che l’assegnazione non estingue il credito fino all’effettiva riscossione e che l’azione revocatoria non richiede la preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del credito, rilevando una nozione lata di credito, comprensiva anche del credito eventuale o litigioso.
Il terzo motivo, concernente la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al giudizio di probabilità della cessazione dei versamenti mensili da parte del terzo, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che il vizio di motivazione va dedotto con riferimento al contenuto intrinseco della sentenza impugnata e che le ricorrenti sollecitavano, in realtà, un inammissibile nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie, volto a superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha confermato che la compromissione delle possibilità di recupero del credito, affermata dalla corte territoriale sulla base dei tempi di soddisfazione (almeno quindici anni), integra gli estremi dell’eventus damni. La sentenza impugnata risulta conforme al principio per cui non è necessario dimostrare un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente che l’atto abbia reso più incerta o difficoltosa l’esecuzione coattiva del credito, anche solo attraverso una variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di somme ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., per aver agito in cassazione in contrasto con l’orientamento consolidato.
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Nota della Redazione
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