La presunzione di distribuzione degli utili non è superata dal socio-amministratore inerte (Cass. civ. Sez. 5 n. 15627 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società a ristretta base sociale, la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere superata dal socio che provi la propria estraneità alla gestione sociale. Il socio che rivesta anche la carica di amministratore è tuttavia di per sé intraneo alla gestione e, per sottrarsi agli effetti della presunzione, deve dimostrare di aver attivamente e già in costanza di gestione avversato la condotta degli altri amministratori, contestandola con iniziative concrete, anche giudiziarie, documentabili e opponibili ai terzi. La mera dichiarazione ex post dell’altro socio di assunzione in via esclusiva della responsabilità della gestione è priva di rilievo se sguarnita di riscontri documentali, non potendo l’amministratore abdicare ai doveri connessi alla carica. Inammissibile è il motivo di ricorso per cassazione che solleciti una rivalutazione del merito tramite generico richiamo a documenti non specificamente localizzati e illustrati.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società a responsabilità limitata con due soli soci al 50% un avviso di accertamento per un maggior ricavo relativo all’anno d’imposta 2010, e ai due soci corrispondenti avvisi per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti. Il socio ricorrente, che eccepiva di essersi dimesso nel 2008 e di essersi completamente disinteressato della società, vedeva annullato l’accertamento in primo grado.
La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, applicando la presunzione di distribuzione degli utili ma rideterminando il reddito imputabile al socio al 50% dell’utile accertato in sede di adesione con la società. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la falsa applicazione delle norme sulla presunzione e l’omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i primi due motivi per connessione, ne rileva anzitutto l’inammissibilità. Entrambi i motivi richiamano genericamente documenti asseritamente prodotti nei gradi di merito, senza specificamente localizzarli e illustrarne il contenuto e l’idoneità a sovvertire il giudizio in fatto del giudice d’appello, sollecitando così una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Il primo motivo non illustra nemmeno in cosa consisterebbero le denunciate violazioni di legge, evocando peraltro l’art. 5 TUIR, norma applicabile alle società di persone e non alle s.r.l.
Nel merito, la Corte esclude che sia configurabile la violazione della presunzione: la sentenza impugnata ha accertato che il contribuente, sino al 2014, risultava non solo socio al 50% ma anche amministratore della società, essendo rimaste le dimissioni del 2008 un mero atto interno tra i soci, non seguito dai necessari adempimenti notarili di variazione e cessione delle quote. Tale ricostruzione, non avversata, è confermata dalle ammissioni dello stesso ricorrente nel PVC.
La Corte richiama i principi per cui la presunzione, essendo relativa, ammette la prova contraria, valorizzando il precedente di Cass. n. 29794 del 2021: costituisce prova contraria idonea quella del socio al 50% non amministratore che dimostri l’impossibilità di avere contezza di una gestione integralmente condotta dall’altro socio per il deterioramento dei rapporti e il venir meno di ogni canale informativo. Diverso è il caso del socio che sia anche amministratore: costui, per il fatto stesso della carica, è gravato dei doveri di cui agli artt. 2381, comma 6, e 2392, comma 1, cod. civ., compresi i doveri tributari, e per sottrarsi alla presunzione deve dimostrare di aver attivamente contestato in costanza di gestione la condotta dei coamministratori con iniziative idonee e documentabili, opponibili ai terzi, quale una denuncia per appropriazione indebita degli utili non rinvenuti in società.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile: la contestazione dell’inesistenza del reddito accertato in capo alla società, in quanto riconducibile a un meccanismo di fatture per operazioni inesistenti, non risulta essere stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, nel quale il contribuente si era limitato a sollevare generici dubbi. Il ricorso è quindi integralmente rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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