Doppia indennità per il vice procuratore onorario: due udienze distinte anche in caso di riti diversi (Cass. civ. Sez. 1 n. 15836 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi spettanti al magistrato onorario, il diritto alla duplicazione dell’indennità previsto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 273 del 1989, ratione temporis applicabile, deve riconoscersi solo qualora il giudice abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte. La nozione di udienza non coincide con quella di “unità quotidiana di lavoro”. La duplice indennità non spetta in ragione della sola diversità del rito, ma va riconosciuta a fronte di una diversificazione, nell’arco del medesimo impegno quotidiano, della composizione — monocratica o collegiale — dell’organo giudicante, della generale finalità — di cognizione, di esecuzione o cautelare — della funzione giurisdizionale svolta, ovvero delle prioritarie connotazioni — pubbliche o camerali — del modello processuale che il magistrato onorario è chiamato a seguire. Tale principio si applica anche ai vice procuratori onorari, attesa l’identica formulazione del comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. n. 273/1989.
Il Fatto
Una vice procuratrice onoraria, in servizio presso una Procura della Repubblica, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero per il pagamento della c.d. doppia indennità di udienza. La pretesa si fondava sull’aver svolto, nelle medesime giornate, una duplice attività: la partecipazione all’ordinaria udienza dibattimentale pubblica e la partecipazione a distinte udienze camerali (patteggiamenti, giudizi abbreviati, incidenti di esecuzione), dotate di autonomia procedurale, verbale separato e ruolo distinto.
Il Ministero aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale. La Corte d’Appello, adita dall’interessata, aveva confermato la sentenza, affermando l’assoluta irrilevanza del rito applicato ai singoli processi, con diritto alla doppia indennità esclusivamente in ragione della durata dell’udienza, che deve superare le cinque ore. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo si censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 273/1989, nel testo di cui al d.l. n. 341/2000, in relazione all’art. 72 dell’Ordinamento Giudiziario. La ricorrente sosteneva che lo svolgimento di funzioni in un’udienza camerale, distinta da quella pubblica dibattimentale, desse diritto a una nuova indennità, trattandosi di due udienze autonome. Con il secondo motivo veniva dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per la contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione delle circolari ministeriali, che non avrebbero potuto comunque modificare le leggi dello Stato.
La Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi, li ha ritenuti fondati, richiamando il principio già affermato dalla sentenza n. 33502/2023. La Corte ha precisato che non è sufficiente la mera diversità di numero di ruolo, di identità soggettiva degli imputati o dei riti impiegati per integrare lo svolgimento di due udienze distinte. Occorre, piuttosto, una diversificazione nell’arco del medesimo impegno quotidiano, che può attenere alla composizione dell’organo giudicante, alla finalità della funzione giurisdizionale o alle connotazioni del modello processuale.
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche ai vice procuratori onorari, in quanto il comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. n. 273/1989, all’epoca vigente, aveva la medesima formulazione del comma 1, parlando di indennità corrisposta “per ogni udienza”. La Corte d’Appello di Napoli era però giunta a conclusioni opposte, avendo applicato la nozione di udienza quale “unità quotidiana di lavoro”, senza effettuare alcuna indagine sul tipo di udienze effettivamente tenute nelle giornate in contestazione.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché verifichi, sulla base delle prove offerte per ogni singola giornata, se la ricorrente abbia svolto le sue funzioni in due o più udienze distinte, secondo i criteri sopra indicati. Il giudice del rinvio è stato altresì onerato della decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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