La classificazione doganale di parti di e-bike come prodotto finito legittima la responsabilità solidale dello spedizioniere (Cass. civ. Sez. 5 n. 16529 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce introduzione irregolare di merce nel territorio doganale dell’Unione, ai sensi dell’art. 79 CDU, la dichiarazione in dogana di singole parti di biciclette elettriche in luogo del prodotto finito, allorché le componenti, presentate smontate, richiedano una mera operazione di assemblaggio per assumere le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo, secondo la Regola Generale n. 2a della nomenclatura combinata. In tal caso è debitore dell’obbligazione doganale, ex art. 79, par. 3, CDU, anche lo spedizioniere doganale che abbia partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto degli obblighi, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che l’obbligo non era rispettato. La prescrizione triennale dell’obbligazione doganale è estesa nei soli casi in cui l’Amministrazione abbia formulato una notitia criminis entro il termine, non essendo necessario che sia già intervenuto un accertamento definitivo di penale perseguibilità dell’atto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane rettificava le dichiarazioni di importazione di parti di biciclette provenienti dalla Cina, presentate da una società importatrice, riclassificando la merce come biciclette a pedalata assistita ai sensi della Regola Generale n. 2a e applicando dazi convenzionali, antidumping e compensativi. L’avviso era notificato, quale condebitore solidale, anche allo spedizioniere doganale professionista che aveva curato le operazioni. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, affermando la responsabilità dello spedizioniere per i maggiori dazi. Avverso tale decisione lo spedizioniere proponeva ricorso per cassazione, articolato in undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato i motivi di ricorso, pervenendo al rigetto del ricorso. In primo luogo, ha ritenuto inammissibile la censura concernente la pretesa violazione dell’art. 2462 c.c., in quanto questione nuova non dedotta nei precedenti gradi di giudizio, e ha precisato che l’avviso di accertamento individua il ricorrente nella qualità di consulente doganale delle società importatrici.
Nel merito, la Corte ha affermato che la dichiarazione di singole parti di biciclette elettriche — che richiedevano un mero assemblaggio senza ulteriori lavorazioni — equivale alla dichiarazione di un aliud pro alio, configurabile come introduzione irregolare ai sensi dell’art. 79 CDU. Tale disposizione, nel recepire il contenuto del previgente art. 202 CDC, individua il debitore nella persona che ha partecipato all’introduzione irregolare, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere dell’inosservanza degli obblighi doganali. La Corte ha valorizzato la ricostruzione fattuale del giudice di merito, che ha accertato la consapevole partecipazione dello spedizioniere al meccanismo di frazionamento delle spedizioni.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha confermato il proprio orientamento per cui il termine triennale è esteso alla sola condizione che l’Amministrazione abbia formulato una notitia criminis entro il termine di decorrenza, non essendo necessario attendere un accertamento definitivo di penale perseguibilità. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza delle osservazioni procedimentali del contribuente ai fini della validità dell’avviso, e ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata ampiamente superiore al minimo costituzionale.
In ordine alla asserita natura elusiva della condotta, la Corte ha precisato che la fattispecie integra un’ipotesi di evasione, non di abuso del diritto, atteso che la violazione concerne gli obblighi di dichiarazione doganale, che imponevano di dichiarare l’importazione di un prodotto finito. Ha infine ritenuto il giudicato esterno invocato dal ricorrente non decisivo, in quanto la sentenza del giudice amministrativo non era stata resa tra le medesime parti e non aveva accertato alcunché circa le lavorazioni successive allo sdoganamento, limitandosi a rilevare un vizio di istruttoria.
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Nota della Redazione
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