Errore di fatto e revocazione: l’errore di diritto non è emendabile ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 16647 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., presuppone una falsa percezione della realtà processuale, consistente in un travisamento degli atti di causa. Non costituisce errore di fatto la censura che, pur qualificata come tale, involga l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, attenendo all’errore di diritto. L’errore di diritto, quand’anche de iure procedendi, è insuscettibile di emenda tramite il rimedio della revocazione. È, inoltre, inammissibile la richiesta di correzione di un errore materiale laddove il passo denunciato non presenti un contrasto oggettivo con il contenuto del provvedimento, risolvendosi in una diversa interpretazione sostenuta dalla parte.
Il Fatto
Con atto di citazione del 2011, alcuni condòmini di un fabbricato convenivano in giudizio altri condòmini, chiedendo il risarcimento dei danni per lavori abusivi sul lastrico solare condominiale e per l’impedimento all’accesso al vano motore dell’ascensore.
Il Tribunale accoglieva solo la domanda relativa all’ascensore; la Corte d’appello, invece, accoglieva integralmente il gravame. La sentenza d’appello veniva impugnata per cassazione e la Corte, con ordinanza, dichiarava improcedibile il ricorso per il mancato deposito delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica della sentenza. Avverso tale ordinanza, la parte proponeva revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte accoglie l’istanza di rimessione in termini per il tardivo deposito del ricorso per revocazione. L’insuccesso del deposito telematico, dovuto alla mancata generazione della c.d. “terza PEC” per un esito negativo dei controlli automatici senza specificazioni, integra una causa non imputabile alla parte, legittimando la rimessione in termini.
Nel merito, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. L’errore denunciato non è un errore di fatto, poiché l’ordinanza impugnata corrispondeva al vero: il ricorrente aveva depositato la sentenza e il messaggio PEC, ma non le ricevute di accettazione e consegna. La censura, incentrata sull’esigenza di un documento non posseduto e non richiesto dalla legge, attiene a un errore di diritto, non a una falsa percezione degli atti. Tale errore, anche se processuale, non è emendabile con la revocazione.
La Corte dichiara altresì inammissibile la richiesta di correzione di un errore materiale, rilevando che il passo inciso non ha il senso attribuitogli dal ricorrente e, comunque, costituirebbe errore di diritto. Viene, infine, dichiarata l’irricevibilità di una memoria tardiva, essendo il relativo potere già consumato dal deposito di altra memoria il giorno precedente.
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Nota della Redazione
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