Prezzo chiuso legale per ritardi nella consegna dei lavori: opera ex lege anche sotto i 24 mesi (Cass. civ. Sez. 1 n. 16911 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici disciplinati dalla l.r. siciliana n. 21 del 1985, come modificata dalla l.r. siciliana n. 10 del 1993, la previsione del prezzo chiuso di cui all’art. 45, commi 4 e 5, l.r. cit. si applica ex lege, anche se non pattuita, al ricorrere del ritardo ultrannuale nella consegna dei lavori rispetto alla data di ricezione delle offerte. Essa opera anche per i contratti di durata inferiore ai 24 mesi, e persino ai 12 mesi, essendo irrilevante la durata contrattuale e rilevando esclusivamente il ritardo. Le maggiorazioni, pari al 5% annuo sul corrispettivo netto dei lavori, si calcolano secondo il metodo scalare e sono determinate in ragione del tempo intercorrente tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data di ricezione delle offerte e la data di consegna dei lavori, fermo restando il riferimento al programma di esecuzione.
Il Fatto
Un’impresa individuale aggiudicataria di una gara per la costruzione di una base eliportuale conveniva in giudizio l’ASP, chiedendo, tra l’altro, l’indennizzo da prezzo chiuso. I lavori erano stati consegnati circa sette anni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con un ritardo ben superiore all’anno. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello, in parziale riforma, riduceva l’importo, ritenendo che la maggiorazione del 5% dovesse essere applicata una sola volta, in ragione della durata contrattuale di sei mesi.
Avverso tale decisione l’imprenditore proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 44 e 45 l.r. n. 21/1985.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando l’interpretazione della Corte territoriale e delineando la corretta portata della disciplina del prezzo chiuso. L’art. 45, comma 4, l.r. n. 21/1985 introduce un’ipotesi speciale di applicazione dell’istituto, che prescinde dalla volontà dei contraenti e opera d’ufficio in presenza di un ritardo superiore all’anno. Tale fattispecie, definita prezzo chiuso legale, si distingue da quella convenzionale di cui al comma 1, per la quale è richiesta una durata contrattuale superiore a 24 mesi.
La Corte ha precisato che, per il prezzo chiuso legale, l’unico presupposto rilevante è il ritardo nella consegna dei lavori. Ne consegue che l’istituto trova applicazione anche per contratti di durata inferiore ai 24 mesi, e persino inferiore ai 12 mesi, come nel caso di specie. Ha inoltre chiarito che le percentuali di aumento del 5% annuo vanno determinate tenendo conto del tempo trascorso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data di ricezione delle offerte e la consegna dei lavori, ma devono essere commisurate al programma di esecuzione. Ove il programma preveda il completamento entro l’anno, la maggiorazione investe l’intero corrispettivo, pur considerando la durata effettiva del ritardo.
La Suprema Corte ha richiamato, a sostegno di tale lettura, la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il prezzo chiuso legale sorge automaticamente, senza necessità di riserve o contestazioni, ed è volto a evitare che l’inerzia dell’Amministrazione si traduca in danno per l’appaltatore. Ha altresì ribadito che la disposizione, in quanto derogatoria del divieto di revisione prezzi, è di stretta interpretazione, ma ciò non autorizza l’interpretazione restrittiva adottata dalla Corte d’appello, priva di fondamento normativo.
La Cassazione ha, infine, dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, rispettivamente per violazione del principio di specificità e autosufficienza e per difetto di allegazione del maggior danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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