La contestazione giudiziale del credito esclude la certezza e determinabilità dei ricavi ex art. 109 t.u.i.r. (Cass. civ. Sez. 5 n. 18147 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, il requisito della certezza e della determinabilità dei componenti positivi, ai sensi dell’art. 109 t.u.i.r., deve essere verificato con criteri giuridici ed economici: la pendenza di una lite giudiziale o di un procedimento arbitrale che verta sulla contestazione del credito esclude che il ricavo sia certo e determinabile nell’esercizio di competenza, operando la deroga all’imputazione temporale. L’onere di provare la sussistenza di tali requisiti per i componenti positivi grava sull’Amministrazione finanziaria, la quale può superare l’incertezza dimostrando che la lite sia pretestuosa o strumentale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società, gestore di una struttura sanitaria accreditata e convenzionata con la Regione, tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, rettificando il reddito d’impresa. L’Ufficio contestava maggiori ricavi per prestazioni erogate negli anni in accertamento e poi stornate dalla contribuente, la quale aveva visto negare dall’Azienda Sanitaria la validazione del corrispettivo, con la questione rimessa a un giudizio arbitrale, oltre all’indeducibilità di alcuni costi per l’anno 2007. La società impugnava gli atti impositivi, sostenendo l’assenza dei requisiti di certezza e determinabilità dei ricavi oggetto di contestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso principale dell’Amministrazione, ha ricostruito il quadro interpretativo dell’art. 109 t.u.i.r., evidenziando che la regola della competenza si arresta di fronte a componenti reddituali non ancora noti al momento della dichiarazione, dovendosi escludere solo quelli meramente stimati. La certezza va intesa in senso giuridico, come esistenza di un vincolo contrattuale o di un provvedimento, mentre la determinabilità attiene al quantum, desumibile da elementi oggettivi; requisiti la cui prova per i componenti positivi incombe sull’Amministrazione finanziaria.
Quanto al credito contestato in giudizio, la Corte ha richiamato i principi contabili OIC 31 e IAS 37, che distinguono le attività certe da quelle potenziali, e la disciplina civilistica di cui all’art. 2426, primo comma, num. 8, c.c., per concludere che la pendenza di una lite sul credito stesso ne esclude la certezza e la determinabilità fiscale, operando la deroga al principio di competenza. Tale conclusione si fonda sui precedenti citati, come Cass. n. 19166/2021 e Cass. n. 24485/2025, ma non esclude la prova, a carico dell’Amministrazione, della natura pretestuosa o strumentale della lite.
Nel caso di specie, l’esistenza di un procedimento arbitrale sul credito rendeva la decisione della Commissione tributaria regionale conforme a diritto. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo dell’Agenzia, relativo all’indeducibilità delle quote di ammortamento dei beni aziendali, per la mancata indicazione delle divergenti ragioni di fatto richiesta in caso di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Accogliendo, infine, il ricorso incidentale della società per motivazione apparente della sentenza impugnata, che aveva genericamente negato la prova della coerenza economica dei costi senza distinguere le diverse contestazioni, la Corte ha cassato con rinvio.
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Nota della Redazione
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