Prova della scoperta dei vizi nell’art. 1669 c.c.: la provenienza unilaterale dei documenti non ne determina l’esclusione (Cass. civ. Sez. 2 n. 18195 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della prova che i gravi difetti dell’opera si siano manifestati — e fossero perciò percepibili dal committente — entro il decennio dal compimento dell’opera, condizione di operatività della responsabilità ex art. 1669 c.c., i documenti di provenienza unilaterale (perizia di parte, diffide, verbali assembleari) rivestono funzione indiziaria che il giudice è tenuto a considerare. La provenienza unilaterale può incidere sull’apprezzamento dell’attendibilità della prova dell’esistenza oggettiva dei difetti e del nesso causale, ma non ne determina l’esclusione dalla valutazione, pena la sostanziale impossibilità pratica della prova. L’eccezione di decorso del termine decennale è eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio e proponibile dal convenuto costituito tardivamente. Il termine di dieci anni attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non all’esercizio dell’azione.
Il Fatto
Il Condominio conveniva in giudizio l’appaltatore chiedendo il risarcimento dei danni per gravi difetti costruttivi dell’edificio, segnatamente copiose infiltrazioni, ai sensi dell’art. 1669 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la società al pagamento di somme in favore del Condominio e di una condomina intervenuta. La Corte di appello riformava integralmente la decisione, ritenendo che i lavori fossero stati completati oltre dieci anni prima dell’instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo e che il Condominio non avesse fornito prova idonea della manifestazione dei gravi difetti entro tale termine, escludendo la valutabilità della documentazione prodotta in ragione della sua provenienza unilaterale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina prioritariamente l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per promiscuità delle censure, disattendendola: i profili di violazione di legge e di omesso esame restano chiaramente distinguibili, non ricorrendo la mescolanza di vizi che rende impossibile individuare la censura effettivamente proposta secondo il principio delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013.
Nel merito, la Corte censura il criterio giuridico adottato dal giudice territoriale, che ha escluso la valutabilità dei documenti di provenienza unilaterale in base al solo criterio della provenienza. Tale approccio non trova riscontro nei principi che governano la prova ai fini dell’art. 1669 c.c. La responsabilità ivi prevista, pur presupponendo un rapporto contrattuale, supera i confini del contratto d’appalto configurandosi come responsabilità extracontrattuale a tutela di interessi generali inderogabili, attinenti alla conservazione e funzionalità degli edifici e all’incolumità delle persone.
La Corte distingue due piani probatori: quello della prova dell’esistenza oggettiva dei difetti e della loro riconducibilità causale all’opera, dove la provenienza unilaterale può incidere sull’attendibilità; e quello, logicamente antecedente, della prova che i difetti si siano manifestati entro il decennio dal compimento dell’opera, dove i documenti unilaterali rivestono funzione indiziaria che il giudice deve necessariamente considerare. Escluderne la rilevanza per la sola provenienza equivarrebbe a rendere diabolica la prova della manifestazione dei vizi, che si colloca necessariamente nella sfera del committente. La data del giuramento della perizia di parte, conferendo all’atto data certa opponibile ai terzi, offre un riscontro oggettivo della percezione dei difetti che non può essere neutralizzato dalla provenienza unilaterale.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte rigetta i motivi relativi alla nullità della notifica, alla genericità della domanda e alla motivazione apparente, e dichiara inammissibili quelli concernenti la rimessione in termini e l’omessa pronuncia su questioni processuali. In particolare, qualifica l’eccezione di decorso del termine decennale come eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio in quanto attiene a un presupposto sostanziale di operatività della disciplina, sicché può essere dedotta ed esaminata dal giudice anche in caso di costituzione tardiva del convenuto oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
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