Le registrazioni del cronotachigrafo sono fonte di prova legittima per l’accertamento dell’eccesso di velocità (Cass. civ. Sez. 2 n. 19147 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le registrazioni del cronotachigrafo costituiscono legittima fonte di prova per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui all’art. 142 CdS. La normativa unionale di riferimento, ossia il Regolamento (UE) n. 165/2014 e la direttiva 2006/22/CE, non contempla alcun divieto, espresso o implicito, di utilizzazione di tali risultanze a tale fine. L’accertamento della compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuato d’ufficio dal giudice, che non eccede dai propri poteri qualora riconosca il fondamento della tesi di una parte in considerazione di una normativa diversa da quella invocata, in virtù del principio iura novit curia. La decisione di non rimettere la questione alla CGUE è legittima quando la corretta applicazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (teoria dell’acte clair).
Il Fatto
La società, proprietaria di un veicolo autoarticolato, aveva impugnato il verbale di accertamento con cui la Polizia municipale aveva contestato la violazione dell’art. 142, comma 11, CdS, per aver il conducente circolato a 96 km/h, superando il limite di taratura di 90 km/h. Nei gradi di merito, la società aveva dedotto, tra l’altro, l’incompatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione e l’uso improprio dei dati del tachigrafo. Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione, ma il Tribunale aveva accolto l’appello, ritenendo non utilizzabili le registrazioni del cronotachigrafo ai fini sanzionatori, anche in ragione dell’apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea avverso l’Italia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto esaminato le doglianze relative alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e al dedotto giudicato interno. Ha precisato che la verifica di compatibilità del diritto interno con le norme unionale è un controllo che il giudice deve effettuare d’ufficio, non essendo condizionato dalla proposizione di una specifica eccezione di parte. Ha quindi escluso ogni profilo di ultrapetizione, osservando che il giudice d’appello, in applicazione del principio iura novit curia, può fondare la decisione su disposizioni diverse da quelle richiamate dalle parti, purché i fatti posti a base della fattispecie coincidano con quelli allegati. Nella specie, la questione dell’uso del cronotachigrafo era già stata oggetto di contestazione in seno all’atto di opposizione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la censura del Comune, affermando la compatibilità dell’art. 142 CdS con il diritto eurounitario. L’esame delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2006/22/CE ha evidenziato che la normativa unionale non contiene alcun divieto di utilizzare le registrazioni del tachigrafo per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Al contrario, la finalità di rafforzare la sicurezza stradale e di garantire adeguati riposi ai conducenti rende evidente che l’apparecchio può essere impiegato anche per verificare la velocità tenuta.
La Corte ha poi valorizzato l’esito della procedura d’infrazione n. 2020/4051, archiviata con provvedimento del 20 dicembre 2023, per escludere ogni contrasto interpretativo. Ha infine escluso la necessità di rimettere la questione pregiudiziale alla CGUE, in applicazione dei principi elaborati nelle sentenze CILFIT (C-283/81) e Consorzio Italian Management (C-561/19), sussistendo la teoria dell’acte clair, vista l’evidenza della corretta interpretazione delle norme europee. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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