Insinuazione al passivo e interruzione della prescrizione verso la Consob responsabile ex art. 2055 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 19772 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo del fallimento dell’agente di cambio, proposta dall’investitore per la perdita del capitale versato a fronte dell’ineseguito mandato di negoziazione, ha natura risarcitoria e non di adempimento, con conseguente applicazione del meccanismo di solidarietà ex art. 2055 cod. civ. tra la responsabilità contrattuale dell’intermediario e quella extracontrattuale dell’ente di vigilanza. Ne deriva, ex art. 1310, primo comma, cod. civ., l’efficacia interruttiva permanente della prescrizione, derivante dall’insinuazione al passivo, anche nei confronti del condebitore solidale non assoggettato alla procedura concorsuale. Le ricevute di versamento possono essere valutate come fatti storici, anche ai fini dell’accertamento del danno.
Il Fatto
Alcuni investitori, dopo il fallimento dell’agente di cambio e della società di intermediazione mobiliare cui avevano consegnato somme per l’acquisto di valori mobiliari, convennero in giudizio la Consob, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l’omesso esercizio dei poteri di vigilanza. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, non estensibile all’ente di vigilanza l’effetto interruttivo derivante dall’ammissione al passivo del fallimento dell’agente di cambio. La Corte d’appello, in riforma, accertò la responsabilità della Commissione e la condannò al risarcimento dei danni, liquidati sulla base dei versamenti effettuati successivamente al maggio-giugno 1994, ritenendo l’interruzione della prescrizione efficace anche nei confronti della Consob.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso principale della Consob, ha condiviso l’impostazione delle Sezioni Unite (n. 13143 del 2022) e ne ha esteso i principi all’insinuazione al passivo del fallimento di un agente di cambio. Il mandato conferito all’intermediario finanziario, non comportando il trasferimento della proprietà delle somme, non è un contratto ad effetti reali. Ne consegue che l’azione del risparmiatore non è una domanda di adempimento, ma una domanda risarcitoria per l’inadempimento del mandato, soggetta alla regola della sospensione del contratto durante la procedura concorsuale. Tale qualificazione rende operante il meccanismo di solidarietà di cui all’art. 2055 cod. civ., tra la responsabilità dell’agente e quella extracontrattuale della Consob, con la conseguente estensione a quest’ultima dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, cod. civ.
Con riguardo al vizio di motivazione e all’utilizzo delle ricevute di versamento, la Corte ha precisato che l’art. 2704 cod. civ. sulla data certa della scrittura privata opera solo quando dall’atto si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri, e non quando la scrittura rilevi come semplice fatto storico. Il giudice di merito ha legittimamente attribuito valore indiziario alle ricevute, anche in base alla ricostruzione operata dalla stessa Consob nelle proprie difese, senza violare l’art. 115 cod. proc. civ., non avendo ammesso prove d’ufficio ma deciso sulla base degli atti di parte. Parimenti legittimo è il riconoscimento dell’ammissione al passivo, quale circostanza storica, come elemento indiziario della sussistenza del credito, non assumendo tale valutazione valore vincolante ma restando un apprezzamento di merito insindacabile.
Quanto alla quantificazione del danno e alla rivalutazione, la Corte ha confermato la natura di debito di valore dell’obbligazione risarcitoria, riconoscendo il diritto agli interessi compensativi dalla data dell’illecito, come da consolidato orientamento. È stato inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di difetto della qualità di eredi, essendo stata questa accertata dal giudice di merito con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza corretta, poiché l’impugnazione della statuizione di correzione dell’errore materiale è consentita solo con i mezzi previsti, e ha ritenuto manifestamente infondata la censura circa la natura dell’errore, trattandosi di mera divergenza soggettiva tra il giudizio e la sua espressione letterale.
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Nota della Redazione
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