Il cram down fiscale non si applica al concordato preventivo in continuità (Cass. civ. Sez. 1 n. 19790 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., nel testo vigente prima della riscrittura operata dall’art. 21 del d.lgs. n. 136/2024, non consente al tribunale di omologare il concordato preventivo in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale). Tale possibilità è prevista soltanto “ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1”, ovverosia delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato liquidatorio. L’espresso rinvio al solo comma 1 dell’art. 109 c.c.i.i. denota l’intenzione del legislatore di limitare al concordato liquidatorio l’ambito di efficacia della norma che impone all’amministrazione finanziaria una soluzione non approvata.
Il Fatto
La società aveva proposto domanda di concordato preventivo in continuità, suddividendo i creditori in classi. Nonostante la mancata approvazione della proposta da parte di tutte le classi, il tribunale aveva omologato il concordato ritenendo la proposta approvata dalla maggioranza delle classi ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d, c.c.i.i. In realtà, delle tredici classi originarie solo tre avevano votato a favore: il tribunale, applicando l’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., aveva però conteggiato tra le favorevoli anche le classi in cui erano stati suddivisi i crediti dell’Agenzia delle Entrate, così riscontrando l’approvazione da parte di nove classi su sedici.
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 51 c.c.i.i., eccependo l’inapplicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità. La Corte d’appello di Bari aveva rigettato il reclamo, e l’Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli artt. 88, comma 2-bis, 109 e 112, comma 2, c.c.i.i. e dell’art. 11 della Direttiva UE 2019/1023. Il giudice di legittimità ha preliminarmente chiarito che trova applicazione il c.c.i.i. nel testo previgente alla riforma del 2024, sottolineando il carattere innovativo della modifica dell’art. 88 operata dall’art. 21 del d.lgs. n. 136/2024, priva di natura interpretativa.
L’interpretazione del previgente comma 2-bis dell’art. 88 c.c.i.i. si fonda sul preciso rinvio alle “percentuali di cui all’articolo 109, comma 1”. Tale disposizione disciplina le maggioranze richieste per l’approvazione del concordato liquidatorio, mentre il comma 5 dello stesso art. 109 detta una disciplina marcatamente differenziata per il concordato in continuità, richiedendo l’approvazione di tutte le classi e rinviando, in caso di mancata approvazione, all’art. 112, comma 2, c.c.i.i.
Il tenore letterale della norma, chiarito dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, induce a limitare l’operatività del cram down fiscale al solo concordato liquidatorio. La Corte ha escluso che tale limitazione contraddica il favor continuitatis: questo trova già concreta attuazione nell’abbandono della regola della maggioranza dei creditori, con l’art. 112, comma 2, lett. d, c.c.i.i. che consente l’omologazione anche con il consenso di una minoranza esigua.
L’impossibilità di cumulare la ristrutturazione trasversale dei debiti con il cram down fiscale evita la sommatoria di due eccezionalità nella medesima procedura: l’omologazione senza la maggioranza dei creditori e l’imposizione coattiva del voto favorevole al creditore pubblico dissenziente. Un contemperamento analogo, ha osservato la Corte, è già presente nel diverso regime delle contestazioni sulla convenienza della proposta, più rigoroso per il concordato in continuità, dove qualsiasi creditore può opporsi.
Accolto il primo motivo, il secondo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.