La giurisdizione sul facere tecnico-manutentivo del Comune resta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 21261 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda rivolta dal privato contro un Comune per conseguirne la condanna ad un facere specifico, consistente nella realizzazione delle opere necessarie ad adeguare l’impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche al fine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietà privata, nonché la condanna al risarcimento dei danni prodotti a causa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degli impianti comunali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale attività, soggetta al rispetto del principio del neminem laedere, non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività materiale di natura tecnico-pratica. Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi, non la prospettazione formale delle parti. Resta ammissibile il ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione ex art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c. quando giudice ordinario e amministrativo abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, a prescindere dal passaggio in giudicato di una delle pronunce declinatorie.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario Roma Capitale, oltre ai proprietari dei fondi confinanti, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da allagamenti provocati dalla rottura e dall’inadeguatezza di una condotta fognaria. Il Tribunale, con sentenza passata in giudicato, aveva accolto la domanda risarcitoria per i danni direttamente cagionati dai cedimenti dell’impianto, ma aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda relativa ai danni da inagibilità dell’immobile, ritenendola riconducibile all’omesso esercizio di funzioni pubblicistiche di governo del territorio e, quindi, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il danneggiato aveva quindi adito il TAR Lazio, chiedendo la condanna dell’amministrazione a pronunciarsi sull’istanza di controllo dell’opera di urbanizzazione e, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., la condanna al risarcimento in forma specifica mediante l’adeguamento e la messa in sicurezza della condotta, oltre al risarcimento dei danni da ritardo e da trasferimento dell’attività. Il TAR aveva accolto la domanda, ma il Consiglio di Stato, in riforma, aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione, ritenendola spettante al giudice ordinario. Avverso tale sentenza, il danneggiato e il Condominio proponevano ricorso per cassazione, invocando in via principale la risoluzione del conflitto reale negativo di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente escluso la formazione di un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando come la sentenza non definitiva del TAR si fosse limitata a dichiarare l’inammissibilità delle domande avverso il silenzio, senza pronunciarsi, neppure implicitamente, sulla sussistenza della giurisdizione in relazione alle altre questioni.
Quanto all’ammissibilità del ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., la Corte ha ribadito che l’art. 59 della legge n. 69 del 2009 non ha coperto l’intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, non determinandone l’abrogazione implicita. Il conflitto reale negativo resta pertanto denunciabile in ogni tempo, anche se una delle due pronunce è passata in giudicato, qualora il giudice adito all’esito di una declinatoria dichiari a sua volta il proprio difetto senza sottoporre la questione alle Sezioni Unite.
Nel merito, richiamando il costante insegnamento per cui il riparto va operato sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, la Corte ha esaminato gli atti introduttivi dei giudizi promossi dal danneggiato. Dall’esame emerge che la domanda era volta a contestare il mancato compimento, da parte dell’amministrazione, di attività meramente materiali di carattere tecnico-pratico, quali l’adeguamento, la messa in sicurezza e la messa a norma della condotta, come reso evidente anche dall’offerta del privato di provvedere a proprie spese alla realizzazione dell’opera.
La Corte ha quindi ribadito il principio, già affermato da Cass., Sez. U, n. 21192 del 2017, per cui l’inosservanza da parte della p.a., nella gestione e manutenzione dei propri beni, delle regole tecniche o dei comuni canoni di diligenza e prudenza può essere denunciata dinanzi al giudice ordinario, sia per ottenere la condanna ad un facere sia per il risarcimento del danno. Tale conclusione non è ostacolata dall’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., poiché, a seguito di Corte cost. n. 204 del 2004, la giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la p.a. non eserciti alcun potere autoritativo.
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo la causa dinanzi al Tribunale di Roma anche per il governo delle spese, assorbendo le ulteriori impugnazioni proposte in via subordinata.
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Nota della Redazione
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