Omessa comunicazione del rinvio d’ufficio e nullità per violazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 21890 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa comunicazione al difensore costituito del provvedimento di rinvio d’ufficio dell’udienza, disposto nel periodo di sospensione emergenziale, integra nullità per violazione del contraddittorio, senza che la parte sia tenuta a dimostrare la lesione in concreto del diritto di difesa, risultando già integrata dal non essere stata posta in grado di esercitare appieno le facoltà difensive previste dalla legge. I vizi della sentenza e degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e devono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione: l’effetto sanante della nullità processuale non può dedursi dal mancato rilievo del vizio nella prima fase, ma solo dalla mancata impugnazione della sentenza per tale motivo. La normativa emergenziale anti Covid-19 ha natura organizzativa e funzionale e non autorizza forme atipiche di comunicazione in deroga alle garanzie formali del processo.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Pisticci aveva accolto la domanda della società attrice, condannando la società convenuta al pagamento del corrispettivo per la somministrazione di gas. La soccombente proponeva appello dinanzi al Tribunale di Matera, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per violazione del giusto contraddittorio, in conseguenza della omessa comunicazione dei provvedimenti di rinvio d’ufficio dell’udienza istruttoria, disposti nel periodo di sospensione delle udienze per la pandemia da Covid-19. L’udienza di assunzione della prova testimoniale, infatti, si era celebrata in assenza del difensore della convenuta, che non aveva ricevuto alcuna comunicazione dei rinvii. Il giudice dell’appello rigettava l’impugnazione, ritenendo che la violazione non fosse stata tempestivamente eccepita e che non fosse stata dimostrata una lesione concreta del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione degli artt. 101, 134, 136, 156, 157, 170, 176 c.p.c. e dell’art. 82 disp. att. c.p.c., in relazione all’omessa comunicazione dei provvedimenti di rinvio d’ufficio. La S.C. ha precisato che le misure emergenziali di cui al d.l. n. 18/2020 e al d.l. n. 23/2020 non contengono disposizioni abrogative delle norme del codice di rito e non autorizzano forme atipiche di comunicazione, non essendo idonei a garantire il giusto contraddittorio gli strumenti alternativi eventualmente utilizzati.
La Corte ha poi corretto l’errore del giudice d’appello, il quale aveva ritenuto sanata la nullità per il mancato rilievo tempestivo del vizio. Ha confermato, invece, il principio per cui i vizi della sentenza e degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame: l’effetto sanante non deriva dalla mancata eccezione nel primo grado, ma solo dalla mancata impugnazione della sentenza per tale motivo.
Quanto alla sussistenza della nullità, la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui l’omessa comunicazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni o di udienze essenziali integra una nullità per violazione del contraddittorio, senza bisogno di dimostrare la lesione in concreto del diritto di difesa.
La decisione si pone in linea con i principi affermati dalla Corte EDU, secondo cui l’omessa comunicazione dell’udienza di rinvio viola il diritto a un processo equo ex art. 6 CEDU, e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che riconosce il diritto al contraddittorio come principio generale del diritto dell’Unione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione con rinvio al Tribunale di Matera in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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