L’inerzia del Ministero nell’esecuzione del giudicato sulla Carta docente integra inottemperanza (TAR Lazio n. 11041 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente integra gli estremi dell’inottemperanza. Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’Amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da subito un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in sede di giudizio ordinario, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alle statuizioni, così la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e sussistendo la competenza territoriale del Tribunale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha accertato che l’Amministrazione non aveva ottemperato al giudicato, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione.
Il Ministero, costituitosi con formula di stile, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. Tale comportamento, secondo il Collegio, integrava gli estremi dell’inottemperanza, con conseguente accoglimento della domanda di tutela. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudizio di ottemperanza verifica la corretta attuazione del giudicato, non potendo l’Amministrazione sottrarsi all’obbligo di eseguire la sentenza per nessuna ragione di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica o finanziaria. L’inerzia dell’Amministrazione ha precluso alla ricorrente il conseguimento dell’utilitas giuridica riconosciutale dal giudice ordinario e definitivamente consolidatasi per effetto del passaggio in giudicato.
Il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto nel termine di ulteriori 60 giorni.
Infine, considerato il notevole numero di ricorsi simili dovuti all’inerzia persistente dell’Amministrazione nel corrispondere le somme a titolo di bonus docente, il TAR ha disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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