Riconoscimento titolo estero da istituto non accreditato: no al riconoscimento se manca l’accreditamento nello Stato d’origine (TAR Lazio n. 10787 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento in Italia di titoli di formazione conseguiti all’estero, l’istituto di istruzione superiore che rilascia il titolo deve essere parte integrante del sistema formativo dello Stato d’origine, mediante apposito atto di riconoscimento o accreditamento. La sola autorizzazione ad operare nel settore della formazione, pur se rilasciata da autorità nazionali, non è sufficiente ad attribuire al titolo rilevanza giuridica ai fini dell’equipollenza, né consente di ricondurre il percorso alla nozione di titolo di formazione di cui alla Direttiva 2005/36/CE. I principi sulla libera circolazione dei lavoratori non impongono allo Stato ospitante di valutare un titolo privo di carattere ufficiale nello Stato di provenienza, non essendo invocabile la fiducia reciproca in assenza di garanzie sulla qualità delle competenze attestate.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera presso l’I.S.F.O.A., istituto privato istituito ai sensi del Codice Civile elvetico, per le classi di concorso AA00 e EE00. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito rigettava l’istanza rilevando che l’ente non figura nell’elenco delle università accreditate dalle autorità svizzere e non è autorizzato al rilascio di titoli abilitanti all’insegnamento.
Avverso il diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo plurimi motivi di violazione del contraddittorio procedimentale, della Convenzione di Lisbona, della Direttiva 2005/36/CE e dei principi euro-unitari sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla libertà di stabilimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento impugnato. Il Collegio ha preliminarmente richiamato la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici, rilevando come essa condizioni l’equipollenza alla circostanza che l’istituto estero sia riconosciuto dall’autorità competente come appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore. La mera autorizzazione ad operare nel settore della formazione non è sufficiente: occorre un atto che accerti, almeno con l’accreditamento, l’idoneità della struttura a far parte del sistema universitario interno.
Tale lettura è confermata dal riferimento della Convenzione al dovere dei Paesi aderenti di scambiarsi informazioni sulla posizione formale degli istituti e dal Manuale EAR, che raccomanda di verificare lo status dell’istituzione e la piena riconoscibilità delle autorità coinvolte. Il Collegio ha quindi escluso che possano costituire prove dell’ufficialità la sola autorizzazione ad operare, l’attività svolta sul territorio o accreditamenti diversi da quelli preposti a livello nazionale.
Quanto al sistema elvetico, il giudice ha precisato che l’appartenenza allo spazio formativo interno non implica l’inserimento nel sistema universitario svizzero, la cui linea di discrimine risiede nell’accreditamento. Ha inoltre richiamato l’Accordo bilaterale italo-svizzero del 2000, che ammette al riconoscimento solo i titoli rilasciati dalle istituzioni ricomprese negli allegati, tra le quali l’I.S.F.O.A. non figura.
Il Collegio ha poi escluso che i principi enunciati dalle Sezioni Unite del Consiglio di Stato del dicembre 2022 sulla valutazione sostanziale dei percorsi possano trovare applicazione, essendo il titolo in questione estraneo al riconoscimento legale in Svizzera e privo di carattere ufficiale. Al riguardo ha richiamato la sentenza della CGUE del 20.11.2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui le libertà di circolazione non possono imporre allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello che esso possiede nello Stato d’origine. In tali ipotesi non è invocabile la fiducia reciproca su cui si basa il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Da ultimo, in ordine ai motivi procedurali, il TAR ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di provvedimento a carattere vincolato, ove l’eventuale omissione della comunicazione dei motivi ostativi non assume rilievo invalidante. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese stante la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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