Diniego cittadinanza per sicurezza della Repubblica e motivazione per relationem (TAR Lazio n. 10758 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, il diniego fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione, non essendo necessario indicare analiticamente le fonti e i fatti accertati. Il carattere secretato delle informazioni poste a base del provvedimento ne preclude l’ostensione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998 e rende infondata la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, atteso che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi di sicurezza costituisce valida motivazione per relationem, insindacabile nel merito, essendo recessivo l’interesse del richiedente rispetto alla preminente esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale e dovendosi valutare anche l’area della prevenzione e della astratta pericolosità sociale in chiave prognostica.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno aveva respinto la domanda con decreto del 6 dicembre 2023, per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica. Il diniego risultava fondato su un’informativa degli organismi di sicurezza, dalla quale emergeva la contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza dello Stato.
Avverso il provvedimento, il ricorrente aveva dedotto vizi di insufficienza della motivazione ed eccesso di potere, lamentando la mancanza di fondamento probatorio delle affermazioni poste a base del diniego. A seguito di ordinanza interlocutoria, l’Amministrazione aveva depositato in giudizio l’informativa, mentre l’ordinanza cautelare di sospensione era stata respinta per assenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, avendo l’Amministrazione valutato in modo non manifestamente illogico la posizione del ricorrente, in ragione della rinvenuta contiguità a movimenti aventi scopi incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Dall’informativa emergeva che l’interessato era risultato in diversi contesti di indagine afferenti al radicalismo islamico, circostanza sintomatica di una mancata adesione ai valori della comunità nazionale e di una non compiuta integrazione nel Paese.
Quanto alla motivazione, il Tribunale ha richiamato il consolidato principio per cui il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisce valida motivazione per relationem, senza necessità di riportarne il contenuto nel corpo dell’atto. A fronte degli interessi coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza è recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, potendo l’obbligo motivazionale essere adeguatamente calibrato in funzione della delicatezza degli interessi, sino a legittimare un assolvimento “attenuato” quando una più ampia disclosure potrebbe attentare alla segretezza delle investigazioni.
Il carattere secretato delle informazioni ha inoltre escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché la ratio della norma presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere gli elementi che giustificano il provvedimento negativo, circostanza incompatibile con la natura riservata dei dati. Il Tribunale ha altresì escluso ragioni per dubitare dell’attendibilità delle informazioni provenienti dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza, raccolte nell’esercizio delle funzioni istituzionali, rilevando l’insufficienza delle mere rassicurazioni del richiedente nelle contrapposte versioni.
Quanto al giudizio prognostico sull’affidabilità, il Collegio ha precisato che devono valutarsi non solo i fatti penalmente rilevanti, ma anche l’area della prevenzione dei reati e qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando. La dedotta integrazione nel contesto sociale ed economico non è stata ritenuta decisiva, poiché i soggetti implicati in attività terroristiche spesso ostentano all’esterno uno stile di vita ordinario o apparentemente integrato proprio per non insinuare sospetti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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