Compensazione delle spese di lite esclusa quando la questione è già consolidata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 63 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Tale facoltà non ricorre quando, al momento dell’introduzione del giudizio, le questioni siano già state definite dalla Corte di cassazione con indirizzi consolidati, non essendo sufficiente a giustificare il beneficio la mera complessità o il tecnicismo delle norme applicate.
Il Fatto
Una lavoratrice appartenente al personale A.T.A. aveva ottenuto dal Tribunale l’accoglimento della domanda volta al riconoscimento, nell’anzianità di servizio, dell’attività svolta prima dell’immissione in ruolo. Il giudice di primo grado aveva però compensato le spese di lite, ritenendo la questione nuova e complessa. La Corte d’Appello, confermando tale capo della decisione, aveva escluso la ripetizione delle spese in ragione della «grande complessità» e del «tecnicismo» della disciplina applicabile, richiamando un precedente di legittimità.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la compensazione delle spese sostenendo che le questioni trattate non fossero affatto nuove e che la giurisprudenza di legittimità si fosse già espressa in modo chiaro e ormai risalente. La Corte ha accolto il ricorso, rilevando come l’assoluta novità della questione, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., costituisca l’unica ipotesi – oltre alla soccombenza reciproca – che consente al giudice di compensare le spese, in base al quadro normativo risultante dalla riforma del 2014 e dalla successiva declaratoria di illegittimità costituzionale.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che, sia con riguardo al tema generale dell’incidenza dell’anzianità pre-ruolo, sia con riferimento alla più specifica questione della ricostruzione della carriera del personale A.T.A., gli orientamenti erano stati definiti da pronunce di legittimità già dal 2016 e dal 2019, senza che fossero intervenuti ripensamenti e anzi con ulteriori conferme. La circostanza che il giudizio fosse stato introdotto nel 2021 rendeva pertanto evidente che le questioni non potessero in alcun modo essere considerate «assolutamente nuove».
La Corte ha infine cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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