Inquadramento D1 post-scorrimento: la procedura concorsuale si chiude con la graduatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 98 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura concorsuale si conclude con la nomina dei vincitori e l’approvazione della graduatoria stilata all’esito delle prove selettive previste dal bando, sicché l’eventuale successivo scorrimento della graduatoria degli idonei si colloca al di fuori del concorso. Ne consegue che al candidato assunto in epoca successiva all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione contrattuale non spetta l’inquadramento nella posizione economica prevista dal bando originario, ma quello corrispondente alla posizione iniziale della categoria, salva l’applicazione della deroga per le procedure ancora in corso, da interpretarsi restrittivamente. In tal senso, la mera previsione di una fase formativa e di una verifica finale di idoneità, successive alla graduatoria, non integra la persistenza della procedura concorsuale, essendo diretta a conservare l’idoneità già accertata.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, assunti dal Comune di Napoli nel 2019 tramite scorrimento della graduatoria di un concorso-corso bandito nel 2009, avevano chiesto l’inquadramento nella categoria D3, posizione economica D3, profilo di funzionario, anziché in quello di istruttore direttivo (D1) loro attribuito. A fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano che la procedura concorsuale, articolata in cinque fasi, non si fosse ancora conclusa alla data di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, essendo rimaste da svolgere la fase formativa e quella valutativa finale.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Napoli, invece, riformava la sentenza, ritenendo che la procedura concorsuale fosse terminata con l’approvazione della graduatoria dei vincitori e che le successive assunzioni costituissero nuove immissioni in ruolo. Avverso tale decisione i lavoratori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, li ha ritenuti infondati. Il primo motivo censurava la sentenza per violazione dell’art. 12, comma 9, del CCNL Funzioni locali 2016-2018, sostenendo l’applicabilità della deroga che consente l’inquadramento nei profili con accesso D3 per le procedure concorsuali ancora in corso alla data di entrata in vigore del contratto collettivo.
La Suprema Corte ha rigettato tale tesi, valorizzando il dato testuale del bando di concorso. Dalla lettura dell’art. 2 del bando emerge che la fase concorsuale si conclude con la nomina dei vincitori, collocati in graduatoria dopo le prove preselettiva, scritta e orale; la successiva fase formativa obbligatoria e la valutazione finale, pur rientrando nel procedimento delineato dal bando, si svolgono “in costanza di rapporto di lavoro” e riguardano esclusivamente i vincitori già nominati. Lo scorrimento successivo della graduatoria si pone pertanto fuori dalla procedura concorsuale, come già affermato in altra occasione dalle Sezioni Unite.
La Corte ha inoltre richiamato l’art. 1, comma 362, della legge n. 145/2018, che ha prorogato la validità delle graduatorie approvate nel periodo 2010-2013, subordinandone l’utilizzo alla frequenza di corsi di formazione e al superamento di un esame-colloquio. Tale disciplina legislativa conferma la chiusura della fase concorsuale con la redazione delle graduatorie e qualifica i successivi adempimenti come mera verifica della persistente idoneità, non come prosecuzione del concorso.
Ne consegue che, non ricorrendo la deroga di cui all’art. 12, comma 9, del CCNL, l’inquadramento del personale assunto in epoca successiva all’entrata in vigore del contratto collettivo va effettuato nella posizione economica iniziale della categoria di appartenenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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