L’ordinanza di sgombero per inagibilità non richiede sopralluogo interno se il pericolo è evidente (TAR Calabria n. 1483 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune, nell’esercizio dei poteri di autotutela cautelare in materia di incolumità pubblica, dispone lo sgombero di unità immobiliari dichiarate inagibili non richiede un sopralluogo interno quando le risultanze dell’esame esterno del fabbricato rivelino già una situazione di pericolo grave e imminente. Il provvedimento è sufficientemente motivato se riporta le risultanze del sopralluogo, idonee a evidenziare il rischio per l’incolumità delle persone. L’efficacia dell’ordine di sgombero resta logicamente subordinata all’esecuzione dei necessari lavori di messa in sicurezza, sicché non è necessaria l’indicazione di un termine finale di efficacia.
Il Fatto
Con ricorso al TAR Calabria, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 35 del 27.06.2022, con cui il Comune di Gimigliano ha dichiarato l’inagibilità totale per motivi strutturali delle unità immobiliari site nei fabbricati distinti al foglio 33, particelle 220, 1681, 1769 e 1776, inibendone l’utilizzo e ordinando lo sgombero immediato delle abitazioni, ivi comprese quelle di residenza dei ricorrenti. A fondamento del gravame, questi ultimi hanno dedotto la mancata effettuazione di un sopralluogo all’interno delle abitazioni, l’assenza di un termine finale di efficacia del provvedimento e la carenza di adeguata istruttoria e motivazione. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso, ritenendo le censure formulate in via alquanto generica e, comunque, infondate. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che le evidenze fattuali riportate nell’ordinanza impugnata – ossia il notevole rigonfiamento della parete muraria interna e le lesioni riscontrate sulle pareti esterne dei fabbricati, costruiti in aderenza e quindi strutturalmente non indipendenti – costituivano un substrato fattuale idoneo a giustificare l’adozione delle misure cautelari. Tali risultanze, secondo il giudice, smentiscono altresì la dedotta mancata effettuazione di un accertamento all’interno delle abitazioni: la situazione di pericolo constatata, non contrastata dai ricorrenti mediante allegazione di elementi di confutazione, non richiedeva alcun ulteriore approfondimento, poiché l’esame del fabbricato ab externo già rivelava una situazione di pericolo imminente per l’incolumità delle persone.
Quanto alla motivazione, il TAR ha ritenuto che il provvedimento fosse munito di un corredo motivazionale sufficiente e idoneo, avendo l’amministrazione riportato le risultanze del sopralluogo, dalle quali emergeva l’esistenza di una situazione di pericolo grave e imminente, da fronteggiare mediante lo sgombero. Il Collegio ha poi disatteso anche la censura relativa alla mancata indicazione di un termine finale di efficacia del provvedimento, osservando che l’ordinanza dispone a carico degli interessati l’effettuazione dei lavori di messa in sicurezza dei luoghi, alla cui esecuzione è logicamente subordinata una nuova occupazione delle unità immobiliari.
In conclusione, il TAR Calabria ha respinto il gravame, compensando le spese di lite in ragione della complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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