Lo stock lending non è elusivo né nullo: la commissione è costo indeducibile ex art. 109, comma 8, t.u.i.r. (Cass. civ. Sez. 5 n. 9785 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’operazione di stock lending, che preveda a favore del mutuatario il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione, realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi la circostanza che in un caso si verta su un diritto reale e nell’altro su un diritto di credito. Essa è pertanto soggetta ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile. Ne consegue che il contratto non è nullo per mancanza di causa o per violazione di norme imperative, né l’operazione è configurabile come elusiva, trattandosi piuttosto di evasione d’imposta che non richiede il contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificò alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, con il quale rettificava il reddito d’impresa e recuperava a tassazione la commissione versata in forza di un contratto di prestito di azioni (stock lending) stipulato con una società ceca, quale mutuante. L’accordo prevedeva che la contribuente, rimasta titolare dei diritti economici, percepisse i dividendi dalle azioni in prestito, corrispondendo alla controparte una commissione – feesuperiore agli stessi utili – solo al raggiungimento di una determinata soglia di dividendi. La società aveva portato in deduzione la commissione, quale onere di esercizio.
La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso e la Commissione tributaria regionale, confermando la decisione, dichiarò il contratto di stock lending nullo per mancanza di causa e per causa in frode alla legge, rilevando l’assenza di ragioni economiche diverse dal mero vantaggio fiscale derivante dalla deduzione dei costi e dall’utilizzo dei crediti d’imposta. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina dapprima i motivi di carattere processuale e formale. Riguardo al vizio di motivazione dell’avviso di accertamento per la mancata valutazione delle osservazioni presentate ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, il motivo è infondato: richiamando il proprio precedente del 07/05/2024, n. 12343, la Corte ribadisce che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni ma non di esplicitare tale valutazione nell’atto impositivo, con la conseguenza che alcun vizio invalidante sussiste nella specie, in cui l’avviso faceva espresso riferimento alle osservazioni ritenute prive di elementi di novità.
Quanto al merito, la Suprema Corte opera una correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Valorizzando il costante orientamento di legittimità, rileva che il prestito di azioni, in cui al trasferimento temporaneo del diritto ai dividendi si accompagna una commissione per il mutuante, realizza un fenomeno economico oggettivamente identico a quello dell’usufrutto di partecipazioni. La fattispecie va pertanto inquadrata nel combinato disposto degli artt. 109, comma 8, e 89 t.u.i.r., che sancisce l’indeducibilità del costo sostenuto per l’acquisto del diritto di usufrutto o di altro diritto analogo relativamente a partecipazioni da cui derivino utili esclusi. La formulazione della norma si riferisce letteralmente ad “altro diritto analogo” e non può intendersi limitata ai soli diritti reali, né la ricostruzione postula un’impropria estensione analogica. La Corte conferma la validità del contratto e l’insussistenza di una condotta elusiva, escludendo la necessità del contraddittorio preventivo previsto dal disposto abrogato dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, non applicabile trattandosi di evasione d’imposta. Sono altresì infondati e inammissibili i motivi che postulano la nullità del negozio o la contraddittorietà dell’avviso, atteso che la riposta trova fondamento nella mera indeducibilità del costo sostenuto per un contratto valido. Il ricorso è pertanto integralmente rigettato.
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Nota della Redazione
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