Ammissibile l’impugnazione immediata della lex specialis per le gare-ponte demaniali marittime (TAR Lazio n. 8656 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, la nozione di clausole “non immediatamente escludenti” del bando di gara non può essere applicata in modo stereotipato, dovendosi invece verificare la sussistenza di una lesione concreta e attuale della situazione soggettiva dell’interessato. Tale lesione sussiste qualora l’impugnativa concerna gli elementi essenziali del rapporto concessorio – quali la durata del titolo e il corrispettivo – perché l’interesse tutelato è volto a conseguire un bene della vita diverso da quello plasmato dalle regole di gara, che prescinde dagli esiti della procedura. La gara-ponte per l’affidamento di concessioni demaniali marittime, indetta da un Comune in assenza di titoli in essere prorogabili ex lege, non è illegittima se finalizzata ad assicurare l’ordinata programmazione delle procedure definitive e la continuità dei servizi, purché non si fondi sulla mancata adozione di un piano urbanistico comunale che l’amministrazione stessa avrebbe dovuto adottare.
Il Fatto
La società ricorrente, già concessionaria di un’area demaniale sul litorale di Roma, impugnava l’avviso pubblico del 14.2.2025 con cui Roma Capitale aveva indetto una procedura per l’affidamento di concessioni demaniali marittime per la stagione balneare, contestando la durata dei titoli (una sola annualità), la previsione di una royalty sul fatturato quale criterio di valutazione dell’offerta economica, la mancata previsione dell’indennizzo per il gestore uscente e l’indeterminatezza di alcuni criteri di valutazione dell’offerta tecnica. La società partecipava comunque alla gara per il lotto di interesse, classificandosi al sesto posto, e proponeva successivi motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione, la rettifica della graduatoria e la nota di sgombero dell’area.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall’amministrazione, che invocava il difetto di immediata impugnazione delle clausole del bando non considerate “immediatamente escludenti”. Il Collegio ha chiarito che tale categoria va intesa non come formula stereotipata ma alla luce del principio per cui l’onere di tempestiva impugnazione sussiste solo in presenza di una lesione concreta e attuale dell’interesse protetto.
Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto la sussistenza di una lesione attuale, in quanto le censure riguardavano gli essentialia negotii della concessione, ossia la durata e il corrispettivo. L’eventuale esito vittorioso della gara non avrebbe fatto venire meno l’esigenza di tutela, poiché il bene della vita perseguito dalla ricorrente era una concessione di durata almeno quinquennale, senza l’onere della royalty. La correzione giurisdizionale di tali elementi essenziali non sarebbe stata possibile in un momento successivo all’aggiudicazione, perché avrebbe alterato l’oggetto del confronto competitivo.
Sul merito delle censure, la Corte ha ritenuto legittima l’indizione di una procedura-ponte da parte di Roma Capitale. La mancanza di concessioni “in essere” sul litorale romano, tutte scadute e non prorogabili ope legis, rendeva non irragionevole la scelta dell’ente di assicurare la continuità dei servizi tramite affidamenti temporanei, in attesa delle procedure definitive previste dall’art. 4 della l. n. 118/2022. La Corte ha però escluso che tale soluzione potesse fondarsi sull’art. 19, comma 3, del regolamento regionale n. 19/2016, poiché la mancata adozione del PUA non può essere invocata dallo stesso ente tenuto ad adottarlo per disapplicare la disciplina statale.
Quanto alla previsione della royalty sul fatturato, il TAR l’ha ritenuta legittima espressione del principio di valorizzazione del demanio, richiamando l’auspicio dell’Adunanza plenaria n. 17 del 2021 e la natura di “contratto attivo” della concessione. La clausola è stata considerata determinabile per relationem e non irragionevole nell’ambito di una procedura di breve durata. Sono state inoltre respinte le censure relative all’indennizzo del gestore uscente, non spettante agli occupanti sine titulo, e quelle sull’indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte, ritenuti sufficientemente analitici.
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Nota della Redazione
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