Requisiti fisici VVF applicabili ex art. 2 D.M. 166/2019 (TAR Lazio n. 7473 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura selettiva per l’assunzione di personale nel ruolo degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve ritenersi illegittima nella parte in cui prevede l’applicazione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all’art. 1 del d.m. n. 166/2019, ossia quelli previsti per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative. Le mansioni del ruolo degli operatori, come delineate dall’art. 70 del d.lgs. n. 217/2005, sono prevalentemente di natura amministrativa e di supporto, senza peculiari esigenze di prestanza fisica, e non giustificano l’imposizione di requisiti più stringenti. La verifica dell’idoneità deve pertanto essere condotta secondo i parametri, meno rigorosi, di cui all’art. 2 del d.m. n. 166/2019, che si applica espressamente ai concorsi per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti. Ne consegue l’illegittimità dell’esclusione del candidato disposta in applicazione dei requisiti dell’art. 1 del decreto ministeriale citato.
Il Fatto
Con il decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, il Ministero dell’Interno ha indetto una procedura selettiva per l’assunzione di duecento unità nella qualifica di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale per il personale volontario che avessero superato la prova di capacità operativa. Il bando prevedeva, dopo la prova selettiva a risposta multipla, lo svolgimento degli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019.
Il ricorrente, superata la prova selettiva, è stato dichiarato inidoneo dalla commissione medica per alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa, ed è stato escluso dalla procedura. Con il ricorso, ha impugnato l’esclusione e il bando, nella parte in cui richiamava l’art. 1 del d.m. n. 166/2019 invece dell’art. 2 del medesimo decreto, oltre agli atti conseguenti. L’amministrazione si è costituita eccependo la tardività dell’impugnazione del bando e contestando la fondatezza delle doglianze.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività dell’impugnazione del bando sollevata dal Ministero, osservando che nella vicenda non venivano in rilievo clausole immediatamente escludenti della lex specialis.
Il Tribunale ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, richiamando la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 22920 del 2025) e rilevando che la verifica delle condizioni psicofisiche del candidato deve essere giustificata dalle mansioni che lo stesso sarà chiamato a svolgere in caso di reclutamento. Nel caso del ruolo degli operatori, le funzioni descritte dall’art. 70 del d.lgs. n. 217/2005 rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio, senza peculiarità che impongano particolari requisiti di prestanza fisica.
La Corte ha evidenziato la contraddizione tra il bando e la norma istitutiva della procedura: l’art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023, infatti, prevedeva che il personale aspirante alla qualifica di operatore fosse valutato ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, e non dell’art. 1. Tale ultima disposizione disciplina i requisiti per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative, mentre l’art. 2 si applica espressamente, ai sensi del proprio comma 1, ai concorsi per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti.
Su tali basi, il TAR ha ritenuto illegittima la pretesa dell’amministrazione di applicare i requisiti più stringenti dell’art. 1 del decreto ministeriale ai candidati del ruolo operatori, annullando sia la clausola del bando sia il provvedimento di esclusione del ricorrente, il quale era stato nel frattempo riammesso e assunto con riserva in esecuzione della misura cautelare. Le spese sono state integralmente compensate, tenuto conto delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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