Cessione ramo d’azienda legittima dichiarazione dipendenti biennio contributi (TAR Lazio n. 7139 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi alle emittenti televisive locali, il criterio di ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante. La dichiarazione degli stessi dipendenti da parte di due emittenti diverse in annualità diverse non integra una dichiarazione mendace, quando trova giustificazione nella cessione del ramo d’azienda intervenuta prima della presentazione della seconda domanda. L’interesse al ricorso avverso la graduatoria sorge solo a valle della sua pubblicazione, a prescindere dai requisiti dichiarati nelle annualità precedenti.
Il Fatto
La ricorrente, emittente televisiva locale, ha impugnato la graduatoria per l’erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione per l’annualità 2024, risultando collocata alla posizione n. 101, immediatamente a ridosso della prima fascia delle prime 100 emittenti beneficiarie del 95% delle risorse disponibili.
Con un unico motivo, la società ha dedotto la violazione dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 8 del d.P.R. n. 146/2017, sostenendo che due controinteressate avrebbero dovuto essere escluse per aver dichiarato in modo mendace, nelle domande delle annualità 2021 e 2022, gli stessi dipendenti con percentuali di impiego sovrapposte. Secondo la ricorrente, la duplicazione non sarebbe giustificabile neppure con la cessione del ramo d’azienda intervenuta tra le due società il 4 settembre 2021.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato l’eccezione di irricevibilità, confermando quanto già statuito nell’ordinanza istruttoria: l’interesse al ricorso è sorto solo a valle della pubblicazione della graduatoria del 2024, momento in cui la ricorrente ha visto pregiudicata la propria posizione.
Nel merito, il Collegio ha accolto le risultanze della relazione ministeriale. L’analisi delle domande ha escluso ogni sovrapposizione: i dipendenti indicati dalla ricorrente risultano dichiarati da una società nella domanda per l’annualità 2021 relativa al marchio VERA TV, e dall’altra società nella domanda per l’annualità 2022 relativa al marchio GRP Televisione, senza che gli stessi compaiano in entrambe le domande per lo stesso marchio e per la stessa annualità.
La circostanza trova fondamento nell’atto di cessione del ramo d’azienda stipulato il 4 settembre 2021. La cedente ha legittimamente dichiarato i dipendenti nella domanda presentata il 24 febbraio 2021, quando erano ancora in organico; la cessionaria, che li aveva acquisiti, ha potuto dichiararli nella domanda presentata il 25 febbraio 2022. Il criterio di ripartizione dei dipendenti tra marchi diversi è rimesso alla libera scelta del partecipante, come previsto dall’art. 3 del bando.
La sovrapposizione temporale lamentata non configura quindi alcuna dichiarazione non veritiera per l’annualità 2022, non potendo trovare applicazione la sanzione dell’esclusione prevista dall’art. 4, comma 3, d.P.R. n. 146/2017. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti.
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Nota della Redazione
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