Distinzione tra ormeggio e approdo nella selezione ex art. 37 cod. nav (TAR Liguria n. 312 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto presentato nell’ambito di una selezione per il rilascio di una concessione demaniale marittima destinata all’ormeggio di natanti deve essere qualificato come riferibile a un punto di ormeggio e non a un approdo turistico quando preveda la realizzazione di impianti non di difficile rimozione e servizi accessori rivolti essenzialmente ai natanti ormeggiati, ancorché più articolati di quelli del concessionario uscente. L’offerta va interpretata secondo i canoni degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., con riguardo al tenore complessivo del progetto e al principio del favor partecipationis, sicché l’uso atecnico della denominazione “approdo turistico” in alcuni allegati non assume valore decisivo anche quando sia preferita una gamma più ampia di servizi, purché la struttura conservi i caratteri propri del punto di ormeggio. Nella procedura articolata in due fasi, la verifica di fattibilità del progetto prescelto è legittimamente limitata al solo progetto vincitore e non richiede la partecipazione dell’operatore non preferito, trattandosi di fase interna a una selezione pubblica. Infine, nella Conferenza dei servizi semplificata, la mancata espressione della determinazione nel termine integra l’assenso tacito ex art. 14-bis legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società, concessionaria uscente di un’area demaniale marittima destinata a punti di ormeggio all’interno del porto di Santa Margherita Ligure, ha partecipato alla procedura comparativa ex art. 37 cod. nav. indetta dal Comune per il rinnovo della concessione. Alla selezione ha preso parte anche una società concorrente, il cui progetto, che prevedeva la sostituzione del pontile esistente con uno nuovo ancorato mediante viti elicoidali e l’offerta di numerosi servizi accessori, è stato preferito dalla Commissione. Dopo la conclusione della prima fase, il Comune ha attivato la seconda fase istruttoria, convocando la Conferenza dei servizi per la verifica di fattibilità del progetto vincitore, conclusasi con esito positivo, e ha rilasciato la concessione alla controinteressata per dieci anni. La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili; la controinteressata ha spiegato ricorso incidentale per ottenere l’esclusione dell’istanza della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso principale, rilevando che la comunicazione dell’esito comparativo costituiva un mero preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e, come tale, non impugnabile; ha inoltre escluso il difetto di interesse della ricorrente, atteso che l’eventuale annullamento dell’assegnazione alla controinteressata avrebbe potuto determinare l’assegnazione della concessione alla ricorrente o la riedizione della gara.
Nel merito, il Tribunale ha innanzitutto scrutinato la censura con cui la ricorrente sosteneva che il progetto della controinteressata configurasse un approdo turistico, soggetto alla disciplina del D.P.R. n. 509/1997, e non un punto di ormeggio. Richiamato l’art. 2 del citato decreto, che definisce l’approdo turistico come struttura destinata a servire la nautica da diporto anche mediante servizi complementari e il punto di ormeggio come area dotata di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, il Collegio ha valorizzato il tenore complessivo dell’istanza, costellata di riferimenti a natanti, ormeggi e pontili, nonché la natura dei servizi offerti, qualificati come accessori e non complementari, in quanto rivolti essenzialmente alle imbarcazioni ormeggiate e non a qualunque unità di diporto; l’uso del termine “approdo turistico” in alcuni allegati è stato ritenuto atecnico e non decisivo, anche alla luce del principio del favor partecipationis. La previsione dell’ormeggio di imbarcazioni superiori ai dieci metri è stata dichiarata inammissibile per divieto di venire contra factum proprium, essendo tale possibilità già contemplata nell’istanza della stessa ricorrente.
Il Tribunale ha poi giudicato infondate le censure relative alla durata della procedura, alla mancata partecipazione della ricorrente alla Conferenza dei servizi e ai criteri di valutazione. In particolare, ha ribadito che le valutazioni della Commissione sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, e ha ritenuto legittima l’articolazione della gara in due fasi, osservando che la verifica di fattibilità, ancorché svolta con la Conferenza dei servizi, non muta la natura selettiva della procedura e non impone la partecipazione dell’operatore non prescelto, tanto più che la partecipazione procedimentale della ricorrente nella prima fase era stata garantita attraverso il preavviso di rigetto e la presentazione di osservazioni.
Il Collegio ha infine disatteso le censure relative all’assoggettabilità a VIA del progetto della controinteressata e al silenzio serbato dalla Regione in sede di Conferenza dei servizi. Ha chiarito che la Regione, pur avendo sollevato dubbi sull’opportunità di attendere una pronuncia del MASE, non aveva reso alcuna determinazione espressa nel termine, sicché opera l’assenso tacito ex art. 14-bis, comma 3, legge n. 241/1990; quanto all’istruttoria ambientale, ha ritenuto congrua e non atomistica la valutazione complessiva dei cinque interventi condotta dal Comune, conclusasi con l’esclusione dei presupposti per la VIA anche in ragione della natura amovibile delle opere e dell’incidenza minima sul bacino portuale.
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Nota della Redazione
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