L’annotazione nel casellario informatico non richiede una valutazione di merito sull’inadempimento (TAR Lazio n. 4097 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del potere di annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC esercita un potere di accertamento dell’esistenza dei fatti segnalati e non di valutazione circa la loro fondatezza, non potendo sostituirsi né alla stazione appaltante, né al giudice ordinario competente a decidere sulla legittimità della risoluzione contrattuale. L’obbligo di motivazione sull’utilità della notizia è alleggerito per i fatti qualificabili come gravi illeciti professionali, quali la risoluzione per grave inadempimento, e l’Autorità è tenuta all’archiviazione solo in caso di manifesta infondatezza della segnalazione, ovvero quando la questione risolutiva emerga dalla piana lettura degli atti. Sussiste, invece, un onere di completezza espositiva che impone di dare conto delle diverse ricostruzioni del medesimo fatto prospettate dalle parti interessate.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di un appalto per interventi di dragaggio dei fondali marini presso il porto turistico di Villanova di Ostuni, vedeva risolto il contratto da parte del Comune ai sensi dell’art. 108 d.lgs. n. 50/2016 per gravi inadempimenti, a seguito di plurimi ordini di servizio rimasti senza replica. Il Comune segnalava la risoluzione all’ANAC che, avviato il procedimento di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e instaurato il contraddittorio, disponeva l’annotazione nel Casellario Informatico. La società impugnava il provvedimento deducendo il cattivo esercizio del potere di annotazione per carenza di motivazione sul nesso tra fatto annotato e perdita di affidabilità, nonché la mancata considerazione delle proprie difese circa la non imputabilità dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, rammenta che l’ANAC, ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, gestisce il Casellario contenente le notizie utili ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), e che la sezione B dello stesso include i provvedimenti di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio. Sottolinea come la giurisprudenza ritenga l’obbligo motivazionale alleggerito per tali fattispecie, avendo il legislatore già effettuato a monte una valutazione di utilità dell’annotazione.
La sentenza evidenzia che l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e a garantire la completezza espositiva dell’annotazione, dando conto delle diverse ricostruzioni emerse in sede istruttoria, ma è escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento. Il giudizio di manifesta infondatezza postula che le ragioni dell’operatore emergano da un’unica questione di fatto o di diritto, senza risolvere intricate vicende contenziose.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale ritiene che la notizia della risoluzione contrattuale presenti utilità annotativa, rientrando inconfutabilmente tra le fattispecie annotabili anche se giudizialmente contestata. Le deduzioni della ricorrente, volte a contestare la legittimità della decisione della stazione appaltante e a riversare su quest’ultima le responsabilità, non presentano elementi di manifesta infondatezza della segnalazione: dalla determina di risoluzione emergono gravi e reiterate contestazioni rimaste senza replica nel merito, mentre le questioni tecniche sollevate richiedono un’istruttoria da svolgersi dinanzi al giudice ordinario.
Il Collegio osserva, infine, che la mancata produzione degli esiti del contenzioso civile instaurato, pur essendo documenti nella disponibilità della ricorrente, conferma l’assenza di prove nitide o argomentazioni idonee a dimostrare l’utilizzo abnorme del potere di risoluzione da parte del Comune, dovendosi escludere che l’ANAC possa intervenire ad apprezzare la fondatezza delle tesi esposte, pena un’indebita sostituzione al giudice deputato a dirimere le controversie in materia.
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Nota della Redazione
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