Revisione prezzi: il diniego va motivato all’esito di un’adeguata istruttoria (TAR Campania n. 4440 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La posizione giuridica del privato contraente rispetto alla domanda di revisione del prezzo ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura di interesse legittimo, non di diritto soggettivo perfetto, essendo rimesso alla stazione appaltante un potere-dovere di provvedere all’esito di un’istruttoria tecnico-discrezionale. È pertanto illegittimo il diniego che non contenga alcun riferimento ai presupposti dedotti dall’istante e non verifichi la sussistenza degli scostamenti di costo allegati, risultando carente sotto i profili istruttorio e motivazionale. La revisione dei prezzi è configurabile solo con riferimento alle annualità di contratto successive alla prima, per le quali l’equilibrio economico può ritenersi alterato dal decorso del tempo.
Il Fatto
Una società cooperativa, capogruppo di un’ATI affidataria di un servizio di assistenza alla persona dal 2008, chiedeva alla ASL la revisione del prezzo d’appalto a seguito dell’aumento delle tariffe orarie dei dipendenti disposto dal D.M. 2.10.2013. Dopo numerose istanze rimaste senza riscontro, l’ente, su ordine del giudice amministrativo che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio, emanava un provvedimento di rigetto.
La cooperativa adiva quindi il TAR per l’annullamento del diniego, deducendo la carenza di istruttoria e motivazione, e contestualmente riproponeva, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., la domanda di condanna al pagamento delle differenze tariffe già dichiarata dal giudice ordinario di propria giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata nel frattempo emessa dalla ASL una pronuncia espressa sull’istanza di revisione.
Ha invece accolto i motivi aggiunti proposti avverso il diniego. Ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, in quanto le reiterate istanze presentate dal 2015 avevano interrotto il decorso del termine ex art. 2943 cod. civ., e inconferente quella di parziale pagamento, riferita a somme diverse da quelle oggetto della domanda revisionale.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, chiarendo che la revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale, da esercitare all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi.
Nel caso concreto, la motivazione del diniego non conteneva alcun riferimento alle nuove tariffe del D.M. del 2013, limitandosi a generici cenni a contenziosi pendenti e alla mancata dimostrazione degli scostamenti di costo. La stazione appaltante aveva quindi omesso ogni verifica sui presupposti allegati dall’istante, con conseguente deficit istruttorio e motivazionale.
La Corte ha infine precisato che la revisione è concepibile solo per le annualità successive alla prima, per le quali l’alterazione dell’equilibrio economico può configurarsi con il decorso del tempo. Ha pertanto accolto i motivi aggiunti, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda della cooperativa nei sensi indicati in motivazione.
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Nota della Redazione
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