Condono edilizio in Campania: nessun silenzio assenso e rettifica tardiva inammissibile (TAR Campania n. 2051 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella Regione Campania le domande di condono edilizio proposte ai sensi della legge n. 326/2003 sono assoggettate al regime della legge regionale n. 10/2004, che impone la definizione con provvedimento espresso entro ventiquattro mesi; il decorso del termine non equivale a titolo abilitativo in sanatoria, ma configura mero inadempimento, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. La rettifica della destinazione d’uso indicata nell’originaria istanza, intervenuta oltre i termini di decadenza, non costituisce correzione di un errore materiale ma modifica sostanziale della domanda, con esito vincolato di rigetto. Il mancato pagamento integrale dell’oblazione preclude la formazione del silenzio assenso. L’ordine di demolizione, di natura vincolata, non richiede motivazione sull’attuale interesse pubblico e non è subordinato al previo contraddittorio.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune ha rigettato due istanze di condono presentate nel 2004 dai suoi danti causa ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, relative a un immobile realizzato in assenza di titoli abilitativi. Nel 2019 il ricorrente ha presentato note di rettifica, sostenendo che la destinazione artigianale indicata nelle istanze fosse frutto di errore materiale, e una S.C.I.A. in sanatoria per il mutamento di destinazione d’uso. Il Comune ha respinto i condoni e annullato in autotutela la S.C.I.A.
Nel corso del giudizio sono stati impugnati, con motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione, il verbale di accertamento dell’inottemperanza, l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e quella di applicazione della sanzione pecuniaria. La questione centrale riguarda la condonabilità di un manufatto non residenziale e la sorte degli atti repressivi conseguenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il ricorrente ha depositato solo i provvedimenti impugnati, omettendo le domande di condono, la S.C.I.A. e la documentazione di supporto. Su questa base il Tribunale ha potuto fondarsi sulle affermazioni del Comune, non confutate in concreto dalla parte, che gravata dell’onere della prova.
Il diniego di condono è stato ritenuto legittimo: le istanze del 2004 avevano ad oggetto un manufatto non residenziale, tipologia esclusa dalla sanatoria. La rettifica del 2019 non integra un errore materiale, poiché questo consiste in una svista accidentale che non genera incertezza sulla reale situazione del bene; la modifica di un elemento essenziale come la destinazione d’uso equivale a riproposizione tardiva della domanda, presentata oltre il termine di decadenza. Il Comune ha inoltre contestato il mancato pagamento integrale dell’oblazione, circostanza che preclude di per sé la sanatoria.
Il Tribunale ha escluso la formazione del silenzio assenso, richiamando il costante indirizzo per cui, in Campania, l’art. 7 della legge regionale n. 10/2004 impone la definizione espressa delle domande. Il titolo tacito può formarsi solo se la domanda possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta; nel caso di specie difetta il presupposto legale, trattandosi di nuova costruzione non residenziale, oggetto di insanabilità assoluta. Il mancato rispetto dell’ordine cronologico di esame non incide sulla validità del diniego.
Respinti i ricorsi principali, il Collegio ha confermato la legittimità degli atti repressivi. L’ordine di demolizione, di natura vincolata, non richiede motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico né previo contraddittorio, neppure se adottato a distanza di tempo. La qualità di erede non esclude l’efficacia dell’ordine, che conserva natura reale a contenuto ripristinatorio anche verso chi vanti un diritto sul bene. Il verbale di inottemperanza è atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile.
Quanto alla sanzione pecuniaria, il Tribunale ha respinto la tesi della retroattività: rileva la data di accertamento dell’illecito, coincidente con l’ordinanza di demolizione del gennaio 2024 e non con la presentazione dell’istanza nel 2004. L’annullamento della S.C.I.A. è stato infine ritenuto legittimo ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, per la falsa rappresentazione della destinazione residenziale del manufatto, con interesse pubblico alla rimozione in re ipsa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.