Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1896 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato quando il giudicato del giudice ordinario, recante accertamento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso, non sia stato eseguito. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegna un termine per provvedervi e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La mancanza di stanziamento in bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione. L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e limite massimo del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza resa dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione.
Il titolo è passato in giudicato per mancata impugnazione ed è stato notificato all’amministrazione il 10.2.2025 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con conseguente decorrenza del termine di 120 giorni. L’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento; di qui la domanda di condanna, di nomina di un commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione. Il ricorso è fondato perché ricorrono i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario per quanto riguarda il caso deciso.
Sul piano processuale il Tribunale verifica il rispetto dei termini: quello dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’istante ha quindi titolo per agire.
Nel merito, poiché non è stata offerta prova dell’adempimento, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal Dpcm 28/11/2016. L’amministrazione dovrà depositare la prova dell’avvenuto adempimento secondo le disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega, perché provveda, ove decorra inutilmente il termine assegnato, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Assume rilievo il principio per cui l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Quanto all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la domanda è accolta nei limiti seguenti. La misura è calcolata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge, svolgendo lo strumento funzioni compulsive e di garanzia dell’effettività della tutela. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, o all’insediamento del commissario, restando concorrente il potere dell’amministrazione, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è il 10% dell’importo dovuto, soglia oltre la quale la penalità perderebbe funzione compulsoria, secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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