Sei scatti stipendiali a ex appartenenti alle Forze di Polizia nel trattamento (TAR Campania n. 1277 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta a tutti gli ex appartenenti alle Forze di Polizia, a ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno trentacinque anni di servizio utile dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età. La nozione di Forze di Polizia richiamata dalla norma è ampia e va letta in coerenza con la funzione estensiva del decreto, che ha inteso uniformare i benefici economici già riconosciuti al personale della Polizia di Stato. Il beneficio va incluso nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non comporta alcuna conseguenza decadenziale. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato a riposo nell’ottobre 2020, ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990.
L’Istituto ha respinto la richiesta con provvedimento del gennaio 2024, osservando che i relativi oneri ricadono interamente sul bilancio dello Stato e che le indicazioni impartite alle articolazioni territoriali devono essere avallate dai Ministeri vigilanti. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego e i prospetti di liquidazione, chiedendo l’accertamento del proprio diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari dell’INPS. Quanto alla decadenza, l’inosservanza del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non produce alcuna conseguenza decadenziale, come già ripetutamente affermato dal medesimo TAR.
Quanto alla prescrizione quinquennale, il termine decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come affermato dal Cons. Stato n. 10559 del 2023 e dalla sent. n. 3914 del 2023, anche in ragione della natura interruttiva riconnessa al pagamento rateale. Nel caso di specie gli ultimi pagamenti sono intervenuti a distanza ben inferiore al quinquennio rispetto alla notificazione del ricorso.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle Forze di Polizia collocati a riposo a domanda con almeno trentacinque anni di servizio dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Vengono citate le pronunce del Cons. Stato n. 10834 del 2023, n. 3041 del 2023 e la numerosa serie di decisioni del marzo 2023.
La nozione di Forze di Polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e va letta in ragione della funzione estensiva del d.l. n. 387/1987, che all’art. 1 ha disposto l’estensione dei benefici economici del d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, tutti componenti delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 16 legge n. 121/1981.
Il Collegio si adegua pertanto alle conclusioni del Giudice di appello, richiamando anche la propria precedente pronuncia TAR Campania n. 2230 del 2023. Il ricorso è accolto, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti, oltre interessi legali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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