Carta docenti, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Campania n. 960 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. quando il titolo sia passato in giudicato e sia stato notificato all’amministrazione. Una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Alla condanna può aggiungersi l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la cui quantificazione deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per tre annualità tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la prestazione nella forma del buono elettronico di complessivi € 1.500,00, oltre spese.
Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato. È stato notificato all’amministrazione in data 17 luglio 2025 per l’esecuzione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione come ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducendola all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Verifica quindi la sussistenza dei presupposti processuali e rileva che risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quelli degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.
Sul piano sostanziale, il Tribunale accerta il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Poiché non è stata fornita prova dell’adempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con onere di depositare la prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è calcolata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Il Collegio fissa i criteri: quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo; quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto. Richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e la n. 7/2019, sottolineando la funzione compulsoria e di garanzia dell’effettività della tutela. Alla liquidazione della penale provvederà il commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riduzione del 50% trattandosi di ricorso seriale.
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Nota della Redazione
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