Accompagnare chi si prostituisce: reato, pena da 2 a 6 anni (Corte cost. n. 34/2026)
La Corte costituzionale ha respinto i dubbi sollevati dal Tribunale di Bologna sulla pena prevista per il favoreggiamento della prostituzione. La norma è l’articolo 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, che punisce con la reclusione da due a sei anni chi favorisce la prostituzione altrui. Dopo questa decisione la pena resta quella.
Il caso. Davanti al Tribunale di Bologna erano imputate tre persone. Secondo l’accusa avevano compiuto più azioni collegate tra loro: un contratto di lavoro simulato per far ottenere a una ragazza il permesso di soggiorno, la stipula di un contratto di locazione di un appartamento poi usato per la prostituzione, un matrimonio simulato. E, per tutti e tre, l’accompagnamento abituale di alcune ragazze nei luoghi dove si prostituivano, con il successivo riaccompagnamento a casa. Il giudice riteneva quest’ultima condotta centrale nell’accusa e osservava che era avvenuta senza compenso, su richiesta delle ragazze e con un intento di protezione, per evitare che restassero sole per strada.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale non metteva in discussione l’esistenza del reato. Contestava la pena: due anni di reclusione come minimo gli sembravano troppi per una condotta di quel tipo. Chiedeva quindi alla Corte di eliminare il minimo, lasciando una pena «fino a sei anni», oppure, in alternativa, di introdurre un’attenuante per i fatti di lieve entità. Faceva notare anche che la legge punisce allo stesso modo il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, cioè due condotte con un peso molto diverso.
La risposta della Corte. Le questioni sono state dichiarate non fondate. Il ragionamento si sviluppa in tre passaggi.
Primo: la scelta della pena spetta al legislatore, e la Corte può intervenire solo quando la pena è manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del reato. Una forbice che va da due a sei anni lascia al giudice spazio sufficiente per adattare la sanzione al fatto concreto.
Secondo: la legge del 1958 nasce per impedire che qualcuno approfitti della condizione di debolezza di chi si prostituisce, che viene considerato potenzialmente una vittima. In questa logica restano punibili anche le azioni che agevolano oggettivamente l’incontro a pagamento, pure quando chi le compie afferma di volere proteggere la persona. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l’accompagnamento abituale migliora le condizioni organizzative per l’esercizio della prostituzione, e la presenza sul posto a difesa da violenze e minacce è essa stessa una forma di protezione che rende possibile quell’attività.
Terzo: non serve una nuova attenuante, perché il giudice ha già altri strumenti. Può concedere le attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale, dando peso anche alla comprensibilità umana dei motivi di chi ha agito. E, prima ancora, può escludere del tutto il reato quando la condotta, nelle circostanze concrete, non ha alcuna capacità di offendere: è il principio di offensività, che la Corte aveva già affermato nella sentenza n. 141 del 2019 e che qui viene ribadito.
Cosa cambia in pratica. Aiutare in modo stabile una persona che si prostituisce può integrare un reato punito da due a sei anni di reclusione, anche se non si guadagna nulla, anche se lo si fa per amicizia o per proteggerla, anche se è lei a chiederlo. Non esiste un’ipotesi attenuata di lieve entità: il legislatore non l’ha prevista e la Corte ha rifiutato di introdurla. Resta invece il potere del giudice di valutare il singolo episodio: un aiuto che, nelle circostanze concrete, non abbia alcuna potenzialità lesiva può restare fuori dal reato, mentre l’accompagnamento ripetuto e organizzato, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, vi rientra. Dopo questa sentenza la partita si gioca tutta sulla ricostruzione del fatto, non sulla misura della pena.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/34