Estensione delle indagini bancarie ai conti del familiare collaboratore (Cass. civ. n. 5971/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento bancario, le movimentazioni di conti correnti intestati a un familiare del contribuente possono essere imputate a quest’ultimo, anche senza un’autorizzazione specifica, quando sussistano elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrino la riferibilità dei conti all’attività professionale e il ruolo di collaboratore del familiare. L’onere della prova contraria, analitica e per singola operazione, grava sul contribuente.
Il Fatto
Un’avvocatessa impugnava quattro avvisi di accertamento per gli anni 2007-2010, con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori redditi da lavoro autonomo, derivanti da indagini finanziarie che avevano preso in esame anche i conti correnti intestati alla madre, ritenuta collaboratrice dello studio. La Commissione tributaria provinciale e, in sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, avevano confermato la legittimità degli accertamenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo inammissibili e infondati i motivi proposti. In particolare, ha riaffermato il principio per cui l’Amministrazione finanziaria può legittimamente estendere le indagini bancarie ai conti di un familiare quando sussistano elementi che ne dimostrino la riferibilità all’attività del contribuente. Nel caso di specie, tali elementi sono stati individuati nel ruolo attivo della madre come “assistente di studio”, munita di delega, e nell’ammissione della stessa professionista di aver utilizzato sistematicamente quei conti per far transitare assegni afferenti all’attività professionale.
La Corte ha ribadito che la presunzione legale di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 opera anche in queste ipotesi, invertendo l’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve fornire una prova analitica per ogni singola movimentazione, dimostrando la non riferibilità a operazioni imponibili. La sentenza impugnata, ha osservato la Cassazione, ha puntigliosamente dato conto degli indici fattuali che giustificano l’estensione delle indagini, svolgendo una compiuta e motivata disamina delle prove offerte dalla contribuente, ritenute non sufficienti a vincere la presunzione.
Quanto alla dedotta duplicazione dei ricavi, la Corte ha ritenuto infondata la censura, rilevando che il giudice di rinvio aveva accertato che l’Ufficio aveva già operato uno scorporo preventivo, evitando la doppia imposizione. Infine, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione delle sanzioni in base al favor rei, in quanto il motivo era divenuto privo di interesse a seguito dello sgravio parziale già concesso dall’Ufficio in autotutela.
“`
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.