Accertamenti bancari: i costi forfettari non possono duplicare quelli già provati (Cass. civ. n. 7648/2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli accertamenti analitico-induttivi fondati su movimentazioni bancarie, la presunzione di ricavi occulti riguarda sia i prelevamenti sia i versamenti non giustificati e il contribuente può opporre prova contraria anche mediante l’indicazione di un’incidenza percentuale forfettaria dei costi. Tuttavia, quando l’Amministrazione abbia già riconosciuto i costi documentati e inerenti all’attività d’impresa nell’ambito di un accertamento unitario, non è consentita un’ulteriore deduzione forfettaria che determini una duplicazione degli oneri deducibili.
Il Fatto
A seguito di indagini bancarie nei confronti di una società operante nel commercio di autoveicoli, l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito il reddito d’impresa relativo all’anno 2013 ai fini IRES, IVA e IRAP. La società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, pur avendo tenuto una contabilità solo parzialmente regolare.
L’Ufficio aveva valorizzato le movimentazioni bancarie non giustificate, ricostruendo i ricavi con metodo analitico-induttivo e riconoscendo i costi documentati. Il giudice d’appello aveva però ritenuto necessario riconoscere ulteriori costi anche sulla parte di maggior reddito ricostruita induttivamente, quantificandoli nella misura del 53,3% dei ricavi, percentuale corrispondente a quella risultante dai costi già riconosciuti sulla parte analiticamente ricostruita.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta anzitutto il tema della rilevanza dei versamenti bancari. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, osserva che, in assenza di prova contraria, tanto i prelevamenti quanto i versamenti non giustificati possono essere considerati ricavi ai fini della determinazione del reddito imponibile dell’impresa.
La possibilità di riconoscere costi correlati non riguarda quindi soltanto i prelevamenti. Anche rispetto ai versamenti bancari non giustificati il contribuente può dedurre l’incidenza di costi di produzione, anche in misura forfettaria, quando essi siano correlati ai maggiori ricavi presunti. Tale principio opera sia nell’accertamento induttivo sia in quello analitico-induttivo.
La Corte distingue tuttavia tale regola dalla diversa questione posta dal caso concreto. L’accertamento effettuato dall’Amministrazione era unitario e di natura analitico-induttiva. Nell’ambito di tale accertamento erano già stati riconosciuti tutti i costi che la società aveva documentato e dimostrato essere inerenti all’attività.
Non era quindi giustificato scomporre artificialmente il medesimo accertamento in una parte analitico-induttiva e in una distinta parte puramente induttiva, attribuendo a quest’ultima ulteriori costi calcolati forfettariamente. Il giudice d’appello non aveva spiegato perché i costi già documentati e riconosciuti non esaurissero gli oneri sostenuti dall’impresa.
Secondo la Cassazione, un ulteriore abbattimento forfettario in presenza di costi già riconosciuti determinerebbe una duplicazione della deduzione, incompatibile con i principi di uguaglianza e capacità contributiva. Il ricorso dell’Amministrazione viene pertanto accolto sotto questo profilo, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice tributario per un nuovo esame.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.