Omesso assegno divorzile: il sovraindebitamento non prova l’impossibilità assoluta (Cass. pen. n. 12269/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della responsabilità per il reato previsto dall’art. 570-bis c.p., la mera esistenza di una procedura di sovraindebitamento non dimostra l’impossibilità di adempiere all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile. Occorre accertare una condizione di assoluta impossibilità economica, valutata alla luce delle concrete disponibilità dell’obbligato, delle sue esigenze essenziali e della complessiva condotta patrimoniale. La presenza di spese eccessive o voluttuarie può risultare incompatibile con la dedotta impossibilità assoluta. La sospensione condizionale subordinata al risarcimento è inoltre legittima quando il giudice abbia valutato la situazione economica e abbia fissato un termine idoneo a consentire l’adempimento.
Il Fatto
La Corte d’appello confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 570-bis c.p., relativo al mancato versamento dell’assegno divorzile, e gli concedeva la sospensione condizionale della pena. Il beneficio veniva subordinato al pagamento, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, della somma già definitivamente liquidata a titolo di risarcimento in favore della parte civile.
La difesa ricorreva per cassazione sostenendo che le condizioni economiche dell’obbligato non consentissero di adempiere. Richiamava la riduzione dei redditi, l’esistenza di una procedura di sovraindebitamento, l’acquisizione alla procedura dei beni immobili e della pensione, la cessazione dell’attività professionale e ulteriori elementi personali. Contestava inoltre la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento del risarcimento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e ritiene che la Corte territoriale abbia esaminato gli elementi indicati dalla difesa. Il punto decisivo non era la mera esistenza di una situazione debitoria o di una procedura di composizione della crisi, ma la prova di una assoluta impossibilità di adempiere all’obbligo divorzile. Secondo la ricostruzione di merito, tale condizione non risultava dimostrata.
La Corte valorizza, in particolare, quanto emergeva dalla relazione redatta nell’ambito della procedura di sovraindebitamento. Da tale documento risultava uno stile di vita caratterizzato da spese eccessive e voluttuarie, ritenuto difficilmente compatibile con la rappresentazione di una situazione di totale impossibilità economica. La circostanza assumeva rilievo anche considerando che l’assegno non risultava più versato dal 2016 e che l’ex coniuge si trovava in una condizione di squilibrio economico e finanziario rispetto all’obbligato.
La Cassazione non afferma che il sovraindebitamento sia irrilevante in assoluto. Conferma, invece, la valutazione secondo cui esso deve essere inserito nel complessivo esame delle effettive capacità economiche dell’obbligato e non costituisce, da solo, prova dell’impossibilità assoluta richiesta per escludere la responsabilità. Le censure proposte tendevano quindi a ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito.
Anche la censura relativa all’art. 165 c.p. viene dichiarata inammissibile. La Corte d’appello aveva escluso una situazione di assoluta indigenza e aveva fissato per il pagamento del risarcimento un termine di un anno decorrente dal passaggio in giudicato. Tale motivazione viene ritenuta congrua e non manifestamente illogica ai fini della verifica della possibilità di adempiere alla condizione apposta alla sospensione condizionale. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.
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