Contributi agricoli con potere vincolato: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 1084 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla concessione di finanziamenti pubblici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la normativa definisce direttamente i presupposti per la concessione del beneficio e la pubblica amministrazione si limita a verificarne l’effettiva sussistenza, esercitando un potere vincolato. In tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo. La giurisdizione del giudice amministrativo ricorre invece quando la concessione del contributo è discrezionale o disposta all’esito di procedure comparative. L’attribuzione di poteri istruttori in capo all’amministrazione non muta il riparto, se l’istruttoria è diretta unicamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal bando.
Il Fatto
Una società agricola, subentrata a seguito di cessione d’azienda in una domanda di contributo presentata a valere sulla Misura 13 del PSR Sardegna 2014/2020, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui ARGEA Sardegna aveva respinto l’istanza. L’amministrazione aveva ritenuto la domanda originaria non perfezionata e la comunicazione della cessione tardiva rispetto al termine di trenta giorni previsto dalla lex specialis. La società ricorrente lamentava la violazione della normativa eurounitaria e nazionale e deduceva la necessità di un accertamento tecnico sulla regolarità della domanda di subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento per cui, in materia di contributi pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la normativa definisce direttamente i presupposti per la concessione e l’amministrazione esercita un potere vincolato di mera verifica. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste invece solo in caso di scelte discrezionali o di procedure comparative.
Nel caso di specie, l’art. 7 dell’allegato 1 alla determinazione n. 24651 escludeva espressamente l’applicazione di criteri di selezione, trattandosi di un pagamento compensativo a fronte di vincoli naturali, privo di vantaggi competitivi per gli operatori. La mancata concessione del contributo derivava dalla ritenuta insussistenza di presupposti vincolanti – validità originaria della domanda e tempestiva comunicazione della cessione – sicché l’amministrazione era chiamata a un mero accertamento.
Quanto alla tesi della ricorrente sull’esercizio di discrezionalità tecnica, il Tribunale ha precisato che il petitum sostanziale va individuato sulla base della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione dedotta. L’attività di istruttoria e verifica, seppur connaturata all’esercizio di un potere pubblico, non integra discrezionalità quando sia finalizzata esclusivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti legali e regolamentari. In tal caso la situazione giuridica vantata dal privato resta di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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