Cessata materia del contendere sul rinnovo del permesso di soggiorno e revoca d’ufficio del gratuito patrocinio (TAR Sardegna n. 1070 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, in corso di giudizio, del provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcun interesse alla declaratoria di illegittimità del silenzio. Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il requisito reddituale di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 va verificato con riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data di deposito dell’istanza, era già maturato l’obbligo di presentazione. È irrilevante la successiva presentazione di una dichiarazione recante un imponibile inferiore alla soglia di legge. L’originaria insussistenza delle condizioni reddituali comporta la revoca d’ufficio del beneficio e l’applicazione delle misure di cui all’art. 136 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina ucraina, aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza il 4 aprile 2026, in data 4 luglio 2025. Rimasta senza risposta, dopo l’inutile diffida, aveva adito il TAR Sardegna per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura.
Costituitasi, l’Amministrazione aveva evidenziato di aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento il 27 maggio 2026, accogliendo l’istanza, e aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La ricorrente non si era opposta, a condizione della consegna del nuovo permesso entro l’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato che l’adozione del provvedimento di rinnovo, intervenuta in corso di giudizio, aveva integrato l’interesse sostanziale della ricorrente, rendendo superflua ogni pronuncia sull’illegittimità del silenzio. Ne è derivata la cessazione della materia del contendere.
Sulle spese, la natura del giudizio e la circostanza che l’integrazione documentale fosse intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso hanno giustificato l’integrale compensazione.
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ha dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2026, dalla quale risultava che il reddito della ricorrente, per l’anno d’imposta 2024, superava il limite di euro 13.659,64 previsto per l’accesso al beneficio. Alla data di presentazione dell’istanza (12 maggio 2026), il reddito complessivo imponibile risultante dall’ultima dichiarazione fiscalmente rilevante era infatti pari a un importo superiore alla soglia.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2024, n. 4358; Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2020, n. 15694), il TAR ha precisato che la successiva presentazione di una dichiarazione con imponibile inferiore è irrilevante: il requisito reddituale va verificato con riferimento all’ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell’istanza, era maturato l’obbligo di presentazione. La riscontrata originaria insussistenza delle condizioni reddituali ha quindi imposto la revoca d’ufficio del decreto di ammissione e l’applicazione delle misure di cui all’art. 136 del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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