Divieto di detenzione armi: la remissione di querela non supera il giudizio di inaffidabilità (TAR Sardegna n. 987 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riesame opposto dal Prefetto all’istanza di revoca del divieto di detenzione armi non è un atto meramente confermativo quando dà riscontro, all’esito di una nuova istruttoria, a un fatto nuovo, con la conseguenza che il provvedimento è impugnabile. La sospensione o la revoca della licenza di porto d’armi da parte del Questore costituisce conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio ex art. 39 T.u.l.p.s., sussistendo tra i due atti un rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata. La definizione del procedimento penale per remissione di querela non è circostanza decisiva per desumere il venir meno del giudizio di inaffidabilità: l’Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, potendo i relativi provvedimenti essere legittimamente fondati su episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Prefetto aveva confermato il precedente decreto di divieto di detenzione armi, nonché il diniego opposto dalla Questura alla richiesta di revoca della sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il provvedimento prefettizio era stato adottato in pendenza di un procedimento penale, instaurato a seguito di una querela presentata dall’ex compagna del ricorrente, e poi definito con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela e accettazione.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti per carenza di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avesse posto in essere un mero automatismo tra l’esistenza della querela e il giudizio di inaffidabilità, in violazione della Circolare del Ministero dell’Interno del 6 novembre 2019.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente distinto l’atto meramente confermativo dall’atto di conferma: solo quest’ultimo, quale esito di un procedimento di secondo grado che rivaluta gli elementi acquisiti o ne acquisisce di nuovi, è autonomamente impugnabile. Nel caso di specie, il Prefetto aveva esaminato la novità rappresentata dalla sentenza di estinzione del reato, sicché il diniego di riesame doveva qualificarsi come provvedimento di conferma e il ricorso ammissibile nei soli limiti della verifica dell’incidenza di tale fatto nuovo e del lasso di tempo trascorso.
Nel merito, la Corte ha rammentato che il potere di rilasciare licenze in materia di armi costituisce deroga al divieto generale di detenzione ex art. 699 cod. pen., sicché il controllo dell’Autorità di pubblica sicurezza deve essere particolarmente penetrante. Il giudizio rimesso all’Amministrazione ha natura prognostica e si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipica del processo penale, ma un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo di abuso.
Quanto all’incidenza dell’esito del giudizio penale, il Collegio ha affermato che le conclusioni del giudice penale non vincolano le decisioni amministrative, potendo l’Amministrazione valutare il fatto nella sua dimensione storica. La remissione di querela e la conseguente estinzione del reato non risultano decisive per escludere il giudizio di inaffidabilità, poiché la “capacità di abusarne” di cui all’art. 39 T.u.l.p.s. delinea una nozione di carattere prospettico, alimentata da tutti gli elementi che depongano per la mancanza dei requisiti di affidabilità.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la decisione del Prefetto: gli episodi oggetto di querela erano successivi al decesso del figlio ed erano sintomatici di un clima di tensione non venuto meno, sicché il breve lasso di tempo non consentiva di ritenere superate le ragioni di cautela. Ha infine respinto le censure avverso il diniego della Questura, rilevando il rapporto di presupposizione e consequenzialità tra il divieto prefettizio e la sospensione della licenza questorile, con conseguente natura vincolata di quest’ultima. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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