Rinnovo impianti pubblicitari: necessaria la conferenza di servizi se rilevano titoli edilizi e valutazioni discrezionali (TAR Sardegna n. 957 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari di cui agli artt. 23, quarto comma, d.lgs. n. 285/1992 e 53 d.P.R. n. 495/1992 non può essere conseguito mediante il modulo procedimentale dell’autocertificazione a 0 giorni qualora il titolo originario sia stato rilasciato all’esito di una conferenza di servizi e vengano in rilievo titoli edilizi e valutazioni discrezionali delle amministrazioni preposte alla cura di interessi paesaggistici, edilizi e demaniali. I titoli assorbiti dal provvedimento unico seguono la sorte di quest’ultimo, sicché, venuto meno il titolo abilitativo, il manufatto pubblicitario realizzato su suolo pubblico diviene abusivo e deve essere rimosso. La tempestiva presentazione dell’istanza di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza consente la prosecuzione legittima dell’attività fino alla scadenza del titolo, ove l’atto impugnato non integri gli estremi della revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di quattro autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari su strade provinciali, rilasciate nel 2022 all’esito di una conferenza di servizi conclusasi con provvedimento unico, presentava il 23 dicembre 2024 un’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo dei titoli, sia al SUAPE comunale sia all’amministrazione provinciale.
Con provvedimento del 30 dicembre 2024 il SUAPE dichiarava l’irricevibilità dell’istanza, ritenendo necessario il modulo procedimentale della conferenza di servizi; analogo invito proveniva dalla Provincia con nota del 14 gennaio 2025. La società impugnava entrambi gli atti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, pur avendo natura concessoria e valenza edilizio-urbanistica, assorba i titoli edilizi e di occupazione di suolo pubblico solo nell’ambito del procedimento originario di rilascio. Tale assorbimento, tuttavia, non esclude che gli interessi pubblici sottesi debbano essere periodicamente rivalutati: il rinnovo triennale postula necessariamente la verifica della persistenza delle condizioni che avevano consentito l’attuazione dell’intervento.
La disciplina regionale sarda – segnatamente l’art. 37 della l.r. n. 24/2016 – esclude il modulo dell’autocertificazione quando la verifica di conformità comporti valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione. Il punto 312.d dell’allegato B alla d.g.r. n. 49/19, che pure prevede l’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo degli impianti pubblicitari, contiene una clausola di riserva applicabile anche ai rinnovi: ove l’installazione abbia rilevanza edilizia o vengano in rilievo autorizzazioni connesse in caso di vincoli, occorre procedere con il modulo ordinario.
Nel caso di specie, osserva il Tribunale, è pacifico che gli impianti hanno rilevanza edilizia e insistono su suolo pubblico previa favorevole valutazione paesaggistica. Ne consegue l’illegittimità della tesi della ricorrente secondo cui i titoli assorbiti dal provvedimento unico non avrebbero scadenza: al contrario, venuto meno il titolo principale, il manufatto diviene abusivo e deve essere rimosso ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 285/1992.
Quanto all’eccezione di carenza di interesse sollevata dal Comune – fondata sulla circostanza che i titoli erano scaduti prima della notifica del ricorso – il Collegio la respinge, rilevando che la presentazione tempestiva dell’istanza di rinnovo garantisce l’interesse all’immediato conseguimento del bene della vita attraverso la procedura semplificata. Nel merito, il provvedimento impugnato non constituisce una revoca ex art. 21-quinquies, ma una mera declaratoria di irricevibilità dell’istanza: i titoli hanno continuato a produrre effetti fino alla naturale scadenza, non essendo stati rinnovati. La possibilità di proseguire l’attività fino alla scadenza del titolo realizza la ratio della previsione del preavviso di trenta giorni.
Il Collegio esclude altresì la violazione del principio dell’affidamento: la legittimità degli atti impugnati e la sollecita indicazione della corretta procedura da parte delle amministrazioni, avvenuta in tempo utile per attivare la conferenza di servizi prima della scadenza, escludono ogni pregiudizio. La disparità di trattamento non può inoltre fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi o su un difforme modus operandi seguito in passato. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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