Consorzi di bonifica: illegittime le limitazioni regionali alle assunzioni (TAR Sardegna n. 920 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di indirizzo della Regione nei confronti dei Consorzi di bonifica, fondato sull’art. 37 della legge regionale della Sardegna n. 6/2008, legittima l’imposizione di un piano annuale delle assunzioni (PIAS) quale condizione per il reclutamento di personale e quale parametro del controllo di legittimità ex art. 40 della medesima legge regionale. È invece illegittima la direttiva che limiti l’assunzione a tempo indeterminato al solo reintegro del personale cessato nel triennio, poiché il rapporto di lavoro stabile costituisce il tipo contrattuale ordinario e prevalente. È altresì irragionevole la disciplina che escluda il ricorso alla somministrazione in caso di esito negativo della procedura selettiva o per attività straordinarie non programmabili. La rendicontazione delle spese per contratti di somministrazione deve avvenire secondo la natura dell’attività effettivamente svolta, non in ragione di una rigida imputazione ai contributi di funzionamento.
Il Fatto
Con deliberazione n. 18/33 del 18 maggio 2023 la Giunta della Regione Sardegna ha imposto ai Consorzi di bonifica la trasmissione periodica di un piano annuale delle assunzioni (PIAS), quale necessario presupposto di legittimità per le procedure di reclutamento, modificando le direttive di cui alla precedente d.g.r. n. 14/9 del 2021. La nuova disciplina limitava l’assunzione a tempo indeterminato al reintegro del personale cessato nel triennio e consentiva il ricorso alla somministrazione solo per assenze imprevedibili superiori a trenta giorni e inferiori a quattro mesi, con imputazione delle relative spese ai contributi di funzionamento. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha impugnato la deliberazione e la circolare attuativa, deducendo il difetto di fondamento normativo e l’irragionevolezza delle nuove limitazioni. Il ricorrente ha comunque approvato il PIAS con deliberazione del luglio 2023, salvo coltivare il ricorso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente soprasseduto alla qualificazione tipologica dei Consorzi di bonifica come enti pubblici economici, osservando come la rilevante compartecipazione della Regione alle spese e il rilievo pubblicistico delle finalità perseguite giustifichino comunque i poteri di vigilanza, sanzionatori e di controllo previsti dalla legge regionale. Il fondamento normativo della deliberazione impugnata è stato individuato nell’art. 37 della l.r. n. 6/2008, che attribuisce alla Giunta il potere di adottare atti di indirizzo in ordine all’attività programmatoria, gestionale e contabile dei Consorzi, potere da interpretare sistematicamente con i pregnanti poteri di vigilanza ex art. 38, sanzionatori ex art. 39 e di controllo ex art. 40 della stessa legge.
Quanto al rapporto tra POV e PIAS, il Collegio ha rilevato che i due strumenti sono in stretta correlazione: il primo definisce la struttura organizzativa e non è soggetto ad approvazione periodica; il secondo, dipendente dal primo, contiene informazioni aggiuntive sulle assunzioni programmate e consente alla Regione di esercitare un controllo più puntuale sulla gestione del personale. La previsione del PIAS quale condizione per le nuove assunzioni non è stata ritenuta irragionevole, atteso il rilevante contributo regionale alle spese per il personale. Analoga conclusione è stata raggiunta in ordine alla dedotta violazione dello statuto consortile, non risultando gli atti impugnati in contrasto con le sue disposizioni.
Con riferimento al dedotto blocco delle assunzioni nella stagione irrigua, il ricorso è stato rigettato per carenza probatoria, non avendo il Consorzio dimostrato il concreto pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali. Diverso esito ha invece caratterizzato il quarto motivo, incentrato sulla irragionevolezza delle condizioni di ricorso alle tipologie contrattuali. Il Tribunale ha richiamato la propria sentenza n. 466/2025 e il quadro normativo comunitario e nazionale — Direttiva 99/70/CE e d.lgs. n. 81/2015 — che convergono nell’indicare il tempo indeterminato quale tipo ideale e ordinario, dichiarando illegittima la limitazione al solo reintegro del personale cessato nel triennio.
Parzialmente illegittima è stata altresì ritenuta la disciplina della somministrazione, nella parte in cui non contempla il ricorso a tale istituto nelle ipotesi di esito negativo della procedura selettiva — purché ricorrano motivate ragioni di urgenza — e nei casi di attività straordinarie conseguenti a eventi non prevedibili e non programmabili, come le calamità naturali. Il Tribunale ha infine accolto la doglianza relativa alla imputazione delle spese per la somministrazione ai contributi di funzionamento ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, l.r. n. 6/2008, affermando che la rendicontazione deve avvenire secondo la natura dell’attività effettivamente svolta, salvi i poteri di controllo della Regione e i profili penali in caso di falsa rappresentazione.
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Nota della Redazione
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