Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente: accoglimento e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 870/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente precario il beneficio della carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il rimedio contemplato dagli artt. 112 e seguenti c.p.a. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 convertito in legge n. 30/1997, l’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin da ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della medesima Amministrazione, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della pronuncia, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 109 del 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere ai ricorrenti, docenti a tempo determinato, il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La decisione, non impugnata, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione versata in atti è emerso che la sentenza era stata notificata al Ministero in data 30 luglio 2025 ed era passata in giudicato, mentre il ricorso per l’ottemperanza era stato ritualmente notificato l’8 aprile 2026, risultando così inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La ricorrenza dei presupposti normativi ha pertanto imposto l’accoglimento della domanda.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta, individuandolo nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni per porre in essere tutti gli atti necessari, potendo ricorrere, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
La pronuncia chiarisce che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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