L’ottemperanza per la Carta del Docente non preclude l’astreinte ma il giudice la nega per ragioni ostative (TAR Sardegna n. 869 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza di condanna all’attivazione della Carta elettronica del docente, la nomina del commissario ad acta non costituisce di per sé ragione ostativa all’accoglimento della domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La domanda di astreinte può essere, tuttavia, rigettata qualora sussistano “altre ragioni ostative”, da valutarsi caso per caso. Tali ragioni sono ravvisabili nella complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione del beneficio, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale e nella natura del beneficio stesso, che non costituisce mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale alla formazione professionale.
Il Fatto
La ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con il pagamento della somma di euro 1.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. A fronte dell’inerzia del Ministero, decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando la rituale notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha pertanto disposto l’obbligo per il Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro centoventi giorni, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR, pur riconoscendo l’assenza di preclusioni astratte all’applicabilità dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che ha individuato, quale limite autonomo rispetto alla manifesta iniquità, la sussistenza di “altre ragioni ostative”.
Nella fattispecie, il Collegio ha ravvisato tali ragioni nella natura complessa e articolata del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale che ha gravato sul Ministero. A ciò si aggiunge la considerazione che il beneficio in questione, per la sua modesta entità e per la sua finalità di sostegno alla formazione continua, non configura un mezzo di sostentamento del lavoratore, riducendo i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Sulla base di tali motivazioni, la domanda di condanna all’astreinte è stata respinta.
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Nota della Redazione
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