Procura nulla e insanabile: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Sardegna n. 00865 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura ad litem sottoscritta da persona diversa dal difensore è nulla in modo assoluto e insanabile. Non trova applicazione il meccanismo sanatorio di cui all’art. 182 c.p.c., con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per difetto di procura. La costituzione formale dell’amministrazione resistente, che non abbia svolto difese sostanziali, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al TAR per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva accertato il suo diritto a percepire, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il beneficio economico della c.d. “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero al pagamento della somma complessiva di euro 1.000,00 oltre interessi. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente chiedeva la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza, l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura ad litem. La procura depositata nel fascicolo processuale e notificata alla controparte risultava, infatti, sottoscritta da persona diversa dal difensore che aveva proposto il ricorso.
Il TAR ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui al processo amministrativo non è applicabile il meccanismo sanatorio previsto dall’art. 182 c.p.c. Da tale inapplicabilità discende l’insanabilità assoluta della procura speciale viziata, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese, la sola costituzione formale del Ministero, non avendo l’Amministrazione svolto alcuna attività difensiva sostanziale, ha giustificato la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
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Nota della Redazione
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