Il superamento del corso di formazione non abilita all’iscrizione al RUI senza esame presso l’Organismo di Supervisione (TAR Sardegna n. 846 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La frequenza con profitto di un corso di formazione per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli, autorizzato dalla Regione ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019, costituisce requisito necessario ma non sufficiente per l’iscrizione al Registro Unico degli Ispettori (RUI). Il candidato, all’esito del percorso formativo, deve presentare domanda di accesso all’esame di abilitazione dinanzi all’Organismo di Supervisione, individuato nelle articolazioni periferiche delle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti. L’esame svolto dinanzi a una commissione nominata dalla Regione all’esito del corso non può essere equiparato all’esame di abilitazione, con la conseguenza che non attribuisce il diritto all’iscrizione nel RUI.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver conseguito nel 2020 la qualifica di ispettore dei centri di controllo privati a seguito di un corso di formazione svolto presso un’agenzia formativa autorizzata dalla Regione Sardegna, chiedeva l’iscrizione al RUI, istituito con decreto del 2025. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rigettava l’istanza, ritenendo l’attestato utile solo ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione. La Regione Sardegna confermava la correttezza del disconoscimento della qualifica, sostenendo che l’abilitazione può essere rilasciata solo dall’organo competente.
Il ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo la violazione della normativa di settore, il difetto di motivazione e la lesione del proprio legittimo affidamento, sostenendo di aver superato l’esame dinanzi a una commissione legittimamente incaricata dalla Regione in qualità di autorità a statuto speciale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha rigettato il ricorso, ritenendo determinante il dato normativo applicabile ratione temporis alla fattispecie. Poiché l’esame si era svolto nel 2020, il Collegio ha applicato il d.m. n. 214 del 2017 e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019, evidenziando come tale disciplina distingua nettamente tra il percorso formativo e l’esame di abilitazione.
L’art. 2 dell’Accordo attribuisce alle Regioni il compito di erogare i corsi di formazione attraverso soggetti accreditati, mentre l’art. 5 prevede che il candidato, all’esito del corso, presenti domanda di accesso all’esame di abilitazione al competente Organismo di Supervisione. Tale organismo è definito dall’art. 3, comma 1, lett. q), d.m. n. 214/2017 come le articolazioni periferiche delle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti.
La frequenza con profitto del corso è pertanto requisito necessario e sufficiente solo per l’accesso all’esame di abilitazione, non già per l’iscrizione al RUI. L’esame svolto dal ricorrente dinanzi alla commissione nominata dalla Regione, pur se legittimamente costituita per le finalità di valutazione del percorso formativo, non può essere equiparato all’esame di abilitazione, con la conseguenza che l’attestato conseguito non consente l’immediata iscrizione al registro.
Il Collegio ha altresì escluso la fondatezza della censura relativa al legittimo affidamento, riaffermando la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità dell’atto. La violazione dell’affidamento non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, ove non siano violati specifici parametri normativi, potendo semmai trovare rimedio in via risarcitoria. La chiarezza del quadro normativo e degli stessi atti dell’agenzia formativa esclude, nel caso di specie, la sussistenza di un affidamento tutelabile.
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Nota della Redazione
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