Decadenza consigliere comunale e assenze giustificate da certificati medici (TAR Sardegna n. 741 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 43, quarto comma, del d.lgs. n. 267/2000, la decadenza del consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute dell’assemblea può essere dichiarata solo in caso di assenze ingiustificate e a seguito di un procedimento che garantisca il diritto dell’interessato a far valere le proprie cause giustificative. L’amministrazione ha l’onere di valutare espressamente le giustificazioni prodotte dal consigliere, soprattutto quando supportate da certificazione medica idonea a coprire le date delle sedute. La deliberazione di decadenza priva di una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali le giustificazioni sono state disattese è viziata per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Un consigliere comunale, dopo aver protestato contro una decisione della maggioranza astenendosi da una seduta, non aveva potuto partecipare ad altre due successive riunioni per motivi di salute, certificati da medici curanti che gli avevano prescritto giorni di assoluto riposo. Il Sindaco aveva avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza, contestando quattro assenze consecutive e invitando l’interessato a giustificarle.
Il consigliere aveva fornito le proprie giustificazioni entro il termine assegnato, ma il Consiglio comunale, con deliberazione del 28 gennaio 2025, ne aveva dichiarato la decadenza per mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive. Il ricorrente, oltre alla decadenza, aveva impugnato anche le successive delibere di approvazione dei verbali e la presa d’atto dell’impossibilità della surroga, formulando domanda risarcitoria. Il Comune aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, rilevando la mancata impugnazione di una norma regolamentare e l’esistenza di ulteriori assenze mai giustificate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto in via preliminare le eccezioni del Comune. Quanto alla prima, ha rilevato che la norma regolamentare invocata non prevede alcuna decadenza per il caso di giustificazioni fornite solo in sede procedimentale, trattandosi di evenienza fisiologica nell’ambito della procedura delineata dall’art. 15 del Regolamento consiliare e, comunque, di previsione priva di attitudine lesiva.
Quanto alla seconda eccezione, il Collegio ha precisato che possono venire in rilievo solo le assenze specificamente contestate e poste a fondamento del provvedimento, rispetto alle quali l’interessato ha potuto esercitare il diritto di difesa nel contraddittorio procedimentale.
Nel merito, la sentenza ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 43, quarto comma, del TUEL demanda allo statuto la disciplina dei casi di decadenza, garantendo al consigliere il diritto di far valere le cause giustificative, mentre l’art. 15, comma 6, del Regolamento consiliare impone all’amministrazione di tenere adeguatamente conto delle giustificazioni presentate.
L’istruttoria ha evidenziato che il ricorrente aveva prodotto tempestivamente, nel rispetto del termine indicato nella comunicazione di avvio, due certificati medici che coprivano le date delle sedute del 26 settembre e del 17 ottobre 2024, prescrivendo giorni di assoluto riposo. Il Consiglio comunale, pur essendo a conoscenza di tali certificazioni, non le aveva valutate né aveva motivato le ragioni per cui riteneva di disattenderle.
Il TAR ne ha dedotto che non ricorreva l’ipotesi di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive e ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati. La domanda risarcitoria è stata invece respinta per la genericità delle allegazioni relative al pregiudizio alla reputazione professionale e all’immagine politica. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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