Chiusura esercizio commerciale per occupazione abusiva di suolo pubblico in area classificata strada urbana (TAR Sardegna n. 738 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009 configura un potere vincolato dell’amministrazione: accertata l’occupazione abusiva di suolo pubblico, l’ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a cinque giorni costituiscono misure doverose, non presupponendo alcuna valutazione discrezionale in ordine all’interesse pubblico, presunto dal legislatore nella piena fruibilità delle strade urbane. La misura interdittiva si applica anche all’occupazione parzialmente abusiva, ossia realizzata in eccedenza rispetto alla superficie concessa, e non soltanto a quella totalmente priva di titolo. La qualificazione dell’area come strada urbana, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 285/1992, è dimostrabile anche mediante attestazioni tecniche dell’ufficio viabilità comunale, superabili solo da puntuali contestazioni della parte privata. In presenza di potere vincolato, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 è irrilevante, poiché l’eventuale partecipazione procedimentale non potrebbe influire sull’esito. La delega dirigenziale all’adozione dell’ordinanza è legittima, trattandosi di atto dovuto.
Il Fatto
Il titolare di un ristorante, già concessionario di suolo pubblico, impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la rimozione delle occupazioni abusive accertate dai verbali della polizia locale e la chiusura dell’attività per cinque giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 3, commi 16-18, della legge n. 94/2009. Le verifiche avevano rilevato occupazioni in eccedenza rispetto alla superficie autorizzata in una piazza, nonché l’installazione di strutture e arredi non autorizzati su altre aree pubbliche. Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, insussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma, difetto di motivazione e incompetenza del dirigente, sostenendo che la piazza non fosse qualificabile come strada e che la misura fosse applicabile solo alle occupazioni totalmente abusive. Concessa la tutela cautelare monocratica e confermata in sede collegiale, il Comune resisteva eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei verbali di accertamento e intervenuta acquiescenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità, osservando che il pagamento delle sanzioni e il mancato gravame avverso i verbali non integrano una rinuncia all’azione, né acquiescenza, poiché il ricorrente aveva contestato in radice i presupposti dell’esercizio del potere sanzionatorio e richiesto la tutela cautelare.
Nel merito, richiamato il costante orientamento secondo cui la disposizione attribuisce al sindaco un potere vincolato di ripristino e chiusura, il Tribunale ha valorizzato l’attestazione dell’ufficio viabilità comunale che classificava la piazza come strada ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 285/1992, nonché la circostanza che l’area pedonale fosse comunque destinata al transito di mezzi di soccorso e di carico e scarico. La mancata contestazione specifica di tali risultanze da parte del ricorrente ha determinato il convincimento del giudice sulla natura stradale dell’area.
Ne consegue che l’occupazione in eccedenza rispetto alla concessione integra la fattispecie dell’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, sicché la misura interdittiva rappresenta la conseguenza automatica dell’accertamento, senza necessità di motivare specificamente l’interesse pubblico sotteso. Per la medesima ragione, il Collegio ha escluso il rilievo della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di procedimento a esito vincolato in cui l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare la decisione.
Quanto alla censura di incompetenza, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza, citata ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., che riconosce la piena legittimità delle ordinanze adottate dai dirigenti comunali delegati, in ragione della natura vincolata del potere esercitato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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