Il lotto intercluso non deroga al vincolo costiero di inedificabilità (TAR Sardegna n. 703 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime del lotto intercluso, che consente di derogare all’obbligo del piano attuativo in favore di un fondo già di fatto urbanizzato, non può trovare applicazione per un’area ricadente nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta stabilito dall’art. 10-bis, comma 1, lett. a), della l.r. n. 45/1989. La deroga al vincolo è consentita, ai sensi del comma 2, lett. b), della medesima disposizione, solo per le aree interessate da piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato le opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989. L’inclusione materiale di un fondo all’interno di un comparto lottizzato non equivale alla sua inclusione giuridica nella convenzione, che resta inefficace per difetto di legittimazione dei sottoscrittori se non vi hanno aderito anche i proprietari del fondo medesimo.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno in località Costa Rei, Comune di Muravera, presentava al S.U.A.P.E. una proposta per la realizzazione di nove unità abitative. Il fondo, di circa 3.214 mq., era sito in zona F Turistica, entro i 300 metri dalla battigia, e materialmente compreso nell’area del complesso turistico residenziale edito in base alla lottizzazione A.G. Monte Nai, di cui però non era stato formalmente inserito nella convenzione, non avendovi aderito gli originari proprietari.
La conferenza di servizi si concludeva con esito negativo, sulla base dei pareri contrari della Regione e del Comune, fondati sul vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 10-bis della l.r. n. 45/1989 e sulla non conformità dell’intervento alla disciplina del Piano Paesaggistico Regionale. Il ricorrente impugnava il provvedimento, chiedendo in via principale l’accertamento dello status di lottizzante per l’avvenuta inclusione sostanziale del proprio fondo nella convenzione del 1984 e, in via subordinata, il riconoscimento del lotto come intercluso con diritto all’edificazione diretta.
La Motivazione del TAR
Il TAR Sardegna respinge il ricorso, rilevando in primo luogo che l’accoglimento avrebbe richiesto la fondatezza delle contestazioni mosse avverso tutti gli elementi motivazionali del provvedimento, tra loro autonomi, essendo l’atto impugnato sorretto da plurime ragioni ostative.
Quanto al regime del lotto intercluso, invocato dal ricorrente, il Collegio ne esclude l’applicabilità: tale regime consente di derogare all’obbligo del piano attuativo, ma non anche ai vincoli di natura paesaggistica. Il fondo ricade nei 300 metri dalla battigia, ove l’art. 10-bis, comma 1, lett. a), della l.r. n. 45/1989 pone un vincolo di inedificabilità assoluta, derogabile solo per le aree interessate da piani attuativi convenzionati. Inoltre, anche a voler prescindere dal vincolo, l’intervento proposto, configurando nove unità abitative autonome, sarebbe obiettivamente capace di alterare lo stato dei luoghi e dell’intera lottizzazione, richiedendo comunque un nuovo piano attuativo, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. II, 9 dicembre 2020, n. 7843.
Il TAR respinge altresì la tesi dell’avvenuta inclusione “di fatto” del Lotto 12 nella lottizzazione, desunta da presunte anomalie nelle superfici e nelle tavole grafiche. Pur dando per scontata la ricostruzione fattuale del ricorrente, il Collegio evidenzia l’insormontabile ostacolo giuridico: i proprietari dell’area non avevano aderito alla convenzione di lottizzazione e all’atto aggiuntivo, sicché la loro inclusione sarebbe stata inefficace per difetto di legittimazione dei sottoscrittori. Il ricorrente, avendo acquistato da soggetti “non lottizzanti”, non può pertanto accedere al regime giuridico riservato alle lottizzazioni.
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Nota della Redazione
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